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Con il termine dello stato di emergenza non cambieranno le regole vigenti sullo smart working.
L’articolo 10 della bozza di decreto legge, redatta in conclusione del Consiglio dei Ministri di ieri 17 marzo, proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.
Il provvedimento estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la regolamentazione dello smart working che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza.
Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura.
Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro, al di fuori dall’ufficio, che superi la soglia di almeno il 30% dell’orario complessivo.
Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sono necessari gli accordi individuali.
Un’interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l’accordo individuale: se da una parte viene confermato l’obbligo dell’accordo individuale, dall’altra si afferma che gli aspetti più rilevanti debbano essere normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.
In particolare, gli accordi collettivi dovrebbero stabilire, oltre che il diritto alla disconnessione, le eventuali agevolazioni afferenti alcune specifiche categorie.
La proposta di legge prevede, infatti, un accesso prioritario al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori. In particolare, per coloro che usufruiscono della legge 104, per i caregiver, in presenza di figli disabili e nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità.
In caso di violazione, invece, del diritto alla disconnessione, “si applicano le disposizioni di cui all’art. 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Il disegno di legge demanda ai contratti “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”.
Il testo condiviso prevede, inoltre, una serie di agevolazioni per le aziende che si impegnano nella promozione dello smart working, che però scatterebbero solo per chi applica “contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative”. Il nuovo disegno di legge prevede, a tal riguardo, la riduzione dell’1% dei premi assicurativi INAIL per le aziende che utilizzano lo smart working.
Inoltre, “alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile” è ipotizzato il riconoscimento di un tax credit.