• Aprile 19, 2024

Bozza Decreto legge approvato il 29 dicembre 2021. IL TESTO

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La bozza del nuovo decreto legge Covid che è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri, e che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani, consta di cinque articoli. Il decreto entrerà in vigore il giorno seguente la pubblicazione. Il testo riprende le regole per la quarantena ed estende l’obbligo del Green pass rafforzato a diverse attività tra le quali anche i mezzi pubblici.

Inoltre le disposizioni si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; b) servizi di ristorazione all’aperto; c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il commissario Francesco Paolo Figliuolo “d’intesa con il Ministro della salute” Roberto Speranza firmerà un “protocollo d’intesa” con farmacie e rivenditori autorizzati per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2″fino al 31 marzo 2022″.Sarà compito del Governo controllare l’andamento dei prezzi. L’ultima bozza del nuovo decreto Covid prevede, dal 10 gennaio, l’estensione del super Green pass ad alberghi, mezzi di trasporto, bar e ristoranti anche all’aperto, centri ricreativi, ma soprattutto fissa le nuove regole sulla quarantena, che cambiano per i soggetti che sono vaccinati o guariti dal Covid.

La quarantena non viene applicata a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o dalla dose booster, hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid. Risulta però obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni. In caso di sintomi è necessario sottoporsi subito a un test rapido o molecolare e, se i sintomi continuano, questo deve essere ripetuto al quinto giorno successivo all’ultimo contatto. Come specificato nella bozza la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza è conseguente all’esito negativo di un test rapido o molecolare, anche se fatto in centri privati abilitati.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza “consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”. In quest’ultimo caso “la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”.

Di seguito il testo:

ART. 1
(
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)

1Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all’articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l’alinea è sostituita dalla seguente:
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:”.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:
a) all’articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole “dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e” sono soppresse;
b) all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole “di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e” sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all’aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all’aperto; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis, e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.”.

ART. 2

(Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.”.

ART. 3

(Contenimento prezzi dispositivi di protezione)

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle

farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Governo monitora, attraverso relazioni del Commissario, l’andamento dei prezzi delle mascherine FFP2.

ART. 4

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e degli obblighi previsti dall’articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto- legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. I titolari o igestori dei servizi e delle attività di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto- legge 22 aprile 2021 n. 52.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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