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Un esposto denuncia contro le mo.rti im.pr.ovvise e i prodotti C.vid è stato depositato in una Procura della Repubblica dall’avvocato Antonietta Veneziano, per conto del segretario provinciale di Caserta del sindacato della Polizia di Stato, LES (Libertà e Sicurezza), lo riporta Presskit.
“Si chiede l’avvio di indagini necessarie atte a scongiurare il reiterarsi del reato nei confronti della popolazione, giacché la campagna v. continua con effetti sempre più devastanti in termini di eventi avversi, nonché ad individuare i responsabili che hanno consentito o addirittura imposto la somministrazione di questi farmaci imperfetti e nocivi ai cittadini italiani“.
“Consentire e/o non impedire la commercializzazione – nel territorio nazionale – di un prodotto farmaceutico imperfetto, integra appieno il reato di commercio o somministrazione di medicinali (guasti) imperfetti di cui all’art. 443 del c.p., a fortiori integrerà il medesimo titolo di reato l’aver imposto l’utilizzo di tali medicinali”, scrive l’avvocato nell’esposto per conto del segretario provinciale di Caserta del sindacato della Polizia di Stato, LES (Libertà e Sicurezza)”.
L’avvocato porta in tribunale la questione dei medicinali scaduti a cui è stata allungata la data di validità e la conservazione dei V. , non fatta come richiesto all’inizio dalle case farmaceutiche.
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA.
Il delitto previsto dall’art. 445 c.p. punisce chiunque, esercitando il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità e quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata e pattuita.
Si tratta di un reato proprio, contro la salute pubblica, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando con carattere di professionalità o abitualità il commercio di farmaci, li somministra indebitamente a terzi; la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione dei beni, svolta con continuità e avvalendosi di una, pur rudimentale, organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti (Cass., Sez. IV, 12.12.2018, n. 55515).
In sostanza la disposizione si riferisce al commercio esercitato tramite farmacie, anche ospedaliere, e qualsiasi struttura aperta al pubblico che dispensa e somministra direttamente farmaci, in cui certamente possono essere annoverati gli hub V. e tutte quelle altre strutture, ospedaliere e non, utilizzate per la somministrazione dei V. anti c-19.
La condotta punita è quella della somministrazione, intesa come qualsiasi forma di consegna o messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di medicinali, purché esercitata nell’ambito di un rapporto professionale in rapporto con il pubblico; la campagna di V. per il c19 ha rivestito senz’altro tali caratteristiche.
Durante la campagna V. i medicinali denominati V. anticovid sono stati somministrati alla popolazione in maniera difforme dalle ordinazioni mediche, intese come quelle prescrizioni medico-scientifiche minime a cui attenersi affinché la V. possa essere almeno formalmente considerata sicura.
Ci si riferisce a tutte quelle decisioni adottate dal Ministero della Salute, e avallate dall’AIFA, nel corso della campagna V. , in assenza di una seppur minima evidenza scientifica necessaria ed, anzi, in contrasto con le indicazioni fornite dai produttori stessi dei farmaci e dai vertici delle istituzioni sanitarie, quali le scelte di V. le donne in gravidanza, gli immunodepressi, i guariti e di autorizzare la V. eterologa (con somministrazione di dosi di farmaci di diverso tipo e tecnologia), di somministrare dosi aggiuntive oltre a quelle inizialmente previste, nonché, infine di estendere la platea delle categorie v.ccinabili ai minori degli anni sedici.
Tutte queste azzardate scelte sono state non solo contrarie al principio di precauzione che deve pervadere la scelta medico-giuridica soprattutto nel caso di prodotti di cui non sono noti gli effetti a medio e lungo termine, ma altresì contrarie alle indicazioni medico/scientifiche delle aziende produttrici e a quelle iniziali delle stesse istituzioni sanitarie che le hanno successivamente adottate.
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La letteratura medico-scientifica non ha mai perso occasione di stigmatizzare, da un lato, l’assoluta inadeguatezza del vaccino Pf.zer/Bio.ntech nella lotta alla S ARS-CO V-2 e, dall’altro, la stragrande varietà e quantità di eventi avversi collegati proprio all’inoculazione di detto siero.
Del resto, la vastità degli eventi avversi ad esso riconducibili è sottolineata dallo stesso ‘foglietto informativo’ (cd. bugiardino reperibile al link https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&sys=m0b1l3), nel quale è la stessa azienda a mettere nero su bianco che alcuno studio di verifica sulla genotossicità e cancerogenità del prodotto è stato condotto sull’uomo.
Ma ancor di più l’azienda farmaceutica Pf.zer/Bio.ntech ha più volte pubblicamente confessato l’inesistenza degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione in ordine alla sicurezza del proprio V. anticovid (il più diffuso in Italia, in Europa e negli USA) e la sua capacità di proteggere l’assuntore dall’infezione.
In data 30 marzo 2022 Bi.oNTech SE, con sede a Mainz, Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante Prof. Ugur Sahin, ha presentato alla Securities and Exchange Commission, ossia l’Ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa – quindi agli azionisti presenti e futuri – la Relazione annuale aggiornata al 31 dicembre 2021 ed allegata al bilancio, riguardante le attività, le operazioni e le prestazioni e condizioni finanziarie, nonché i piani, gli obiettivi e le aspettative per le operazioni commerciali e le prestazioni e condizioni finanziarie di Bio.NTech SE e del Gruppo, ossia di Pf.zer Inc. (rinvenibile anche sul sito istituzionale della Securities and Exchange Commission(https://investors.biontech.de/node/11931/html?fbclid=IwAR1vkBCMXB3DfUtzRdIv9oHsbTxB6SgI8s0CDbJAj4fR96h7XYRht8XHrxI#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806), in gran parte dedicata al V. C19 prodotto da Pf.zer/Bio.NTech (Com.rnaty) e, quindi all’andamento delle forniture, ai ricavi attesi ed all’utile netto derivato e che ne deriverà in ottemperanza agli accordi di vendita assunti, per quel che interessa, con lo Stato Italiano per il tramite della Commissione Europea.
Nella Parte I, lettera D., rubricata “Fattori di rischio”, si legge (pagina 6 e seguenti):
“Le nostre entrate dipendono fortemente dalle vendite del nostro V. contro il C19 e le nostre entrate future dal nostro V. contro il C19 sono incerte.
Potremmo non essere in grado di dimostrare l’efficacia o la sicurezza sufficienti del nostro V. C19 e/o delle formulazioni specifiche per le varianti per ottenere l’approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Unione Europea o in altri paesi in cui è stato autorizzato per l’uso di emergenza o concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
Eventi avversi significativi possono verificarsi durante le nostre sperimentazioni cliniche o anche dopo aver ricevuto l’approvazione normativa, che potrebbe ritardare o interrompere le sperimentazioni cliniche, ritardare o impedire l’approvazione normativa o l’accettazione sul mercato di uno qualsiasi dei nostri prodotti candidati.[…]
I nostri ricavi futuri dalle vendite del nostro V.C19 dipendono da numerosi fattori, tra cui:
• l’entità della diffusione dell’infezione da C19;
• la misura in cui un V.C19 continua a essere necessario oltre l’attuale pandemia, anche quando diventa un virus endemico;
• la durata della risposta immunitaria generata dal nostro V.C19, che non è stata ancora dimostrata negli studi clinici;
• la nostra capacità di ricevere le approvazioni normative complete, laddove attualmente disponiamo di autorizzazioni all’uso di emergenza o equivalenti;
• la misura in cui SAR S-Co V-2 muta e l’efficacia del nostro V.C19 nel prevenire l’infezione da C19 da ceppi mutati […]
Il nostro V.C19 viene utilizzato dai pazienti come prodotto autorizzato più ampiamente di quanto non sia stato utilizzato negli studi clinici e pertanto dopo l’autorizzazione all’uso di emergenza possono essere osservati effetti collaterali e altri problemi che non sono stati osservati o previsti, o non erano così diffusi o gravi, durante gli studi clinici. Non possiamo garantire che non si verifichino problemi di sicurezza scoperti o sviluppati di recente.
Con l’uso di qualsiasi V. da parte di un’ampia popolazione di pazienti, di tanto in tanto possono verificarsi eventi avversi gravi che non si sono verificati nelle sperimentazioni cliniche del prodotto o che inizialmente sembravano non correlati al V. stesso e solo con la raccolta di successive informazioni sono risultati essere causalmente correlati al prodotto.
Eventuali problemi di sicurezza di questo tipo potrebbero indurci a sospendere o cessare la commercializzazione dei nostri prodotti approvati, eventualmente sottoporci a responsabilità sostanziali e influire negativamente sulla nostra capacità di generare entrate e sulla nostra condizione finanziaria.
La successiva scoperta di problemi precedentemente sconosciuti con un prodotto potrebbe influire negativamente sulle vendite commerciali del prodotto, comportare restrizioni sul prodotto o portare al ritiro del prodotto dal mercato”.
In data 10 ottobre 2022, poi, compariva davanti alla Commissione C19 istituita presso il Parlamento europeo la signora Janine Small, Presidente dei mercati internazionali della farmaceutica Pf.zer (di cui fa parte anche l’Unione europea), per delega espressa del C.E.O. (amministratore delegato) Albert Bourla al fine di rispondere all’interrogazione parlamentare degli onorevoli in aula. Per quel che rileva in questa sede, al minuto 00:52:43 il parlamentare europeo dei Paesi Bassi Robert Roos poneva alla signora Small la seguente domanda (traduzione di cortesia per il PM):
“Parlerò in inglese per evitare fraintendimenti. Il V.c19 della Pf.zer è stato testato per bloccare la trasmissione del virus prima di essere immesso sul mercato? Se no, lo dica chiaramente. Se sì, siete disposti a condividere i dati con questa commissione? Voglio una risposta chiara, sì o no, e non vedo l’ora di riceverla. Grazie mille”. (Non esistendo un verbale scritto, il Parlamento Europeo ha messo a disposizione il video integrale della seduta pubblica, in lingua originale di ciascun interlocutore attraverso il collegamento alla pagina web ufficiale https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/special-committee-on-covid-19-pandemic_20221010-1430-COMMITTEE-COVI)
Al minuto 01:01:35 la sig.ra Small forniva la seguente risposta: “Per quanto riguarda la domanda se sapevamo dell’arresto dell’immunizzazione prima che entrasse nel mercato? No. Sapete, abbiamo dovuto procedere alla velocità della scienza per capire cosa stava accadendo nel mercato e da questo punto di vista abbiamo dovuto fare tutto ciò a rischio” (in lingua originale: “Regarding the question around did we know about stopping immunization before it entered the market? No. This, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market and from that point of view we had to do everything at risk”).
Queste dichiarazioni, dal contenuto altamente confessorio, non filtrate ma provenienti direttamente dal produttore del preparato più diffuso, assunto obbligatoriamente per 18 mesi dall’intera popolazione over 12 -ed oggi continuano ad essere pervicacemente “raccomandati” addirittura alla popolazione fragile ed ai bambini infra dodicenni – dimostrano ictu oculi la ‘imperfezione del farmaco’ nel senso penalmente rilevante (cfr. Cass. n. 30271/2020; Cass. n. 29661/2004), tanto dalle evidenze obbiettive, quanto dagli incompleti studi clinici pre-autorizzatori e dai successivi report, attestanti l’inefficacia e gli innumerevoli eventi avversi del siero de quo.
Gli effetti avversi gravi, anche esiziali, conseguenti all’assunzione di farmaci imperfetti.
Ultima ma più rilevante questione è quella della crescente insorgenza degli eventi avversi, i cui effetti sono sempre più evidenti in termini di decessi e manifestazione di patologie anche gravi e gravissime nella popolazione V.
Basti considerare che dall’ultimo rapporto di sorveglianza V. c.vid pubblicato dall’AIFA, il tredicesimo (27.12.2020 – 26.09.2022) risultano 139.548 sospette reazioni avverse, di cui il 18,5 gravi; le fasce d’età in cui l’insorgenza degli effetti avversi è più alta corrispondono a quelle della popolazione più giovane (dai 20 ai 59 anni) e la percentuale degli eventi gravi è sempre in crescita rispetto ai report precedenti.
Le segnalazioni di sospetti decessi sono attualmente 955, tra cui 29 sicuramente correlati.
È ormai certo che i dati sopra riportati sono enormemente sottostimati, anche fino a centinaia di volte (come rilevato anche da numerose pronunce giurisdizionale tra cui l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 38-2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana) a causa del sistema di farmacovigilanza passiva che, basandosi sulle segnalazioni spontanee si rivela inidonea rispetto ad una stima realistica degli eventi avversi; ed a causa altresì dell’algoritmo dell’OMS utilizzato per la correlazione che prende in considerazione solo gli eventi avversi avvenuti nei 14 giorni successivi alla somministrazione del farmaco.
Modalità di raccolta e valutazione dei dati completamente inadeguati, tanto più in considerazione del fatto che si tratta di farmaci sperimentali, come dimostrato dal continuo aggiornamento delle schede tecniche e delle note informative (cd. bugiardini), a cui via via vengono aggiunti eventi avversi sempre nuovi e gravi; ad oggi le versioni delle schede informative sono n. 14 per Com.rnaty (Bio N.Tech/Pf.zer), n. 12 per Spik.evax (M.derna), n. 6 per Ja..nssen (J.honson), n. 4 per Va.xz.evria (As.trzeneca).
Il numero più limitato di versioni per i V. J.nsenn e V.xzevria è da addebitarsi agli innumerevoli casi avversi verificatisi in Italia,tra cui molti decessi, e non solo, che hanno reso tali farmaci invisi al popolo e soggetti a sospensioni momentanee; inoltre, è stato disposto che le dosi booster siano effettuate, esclusivamente, con i “V” a m.R,NA.
L’enorme incidenza degli effetti avversi, la cui portata complessiva non è allo stato ancora nota, ha condotto una serie di scienziati, ricercatori e medici a predisporre una richiesta congiunta per il ritiro dei V c.vid, proprio a causa dei dati di farmacovigilanza sottostimati rispetto a quelli rilevati negli U.S.A., delle informazioni dichiarate dall’Ema e forniti da Pf.zer sugli eccipienti genotossici, e della mancanza di informazioni sulla genotossicità e cancerogenicità dei prodotti somministrati alla popolazione; la richiesta è disponibile sul sito della Società Italiana di Medicina e consultabile al seguente indirizzo https://societaitalianamedicina.it/richiesta-congiunta-per-il-ritiro-dei-vaccini-covid/
È dunque concretamente ipotizzabile che i farmaci denominati “V.C19” e commercializzati in forza delle CMA su dati meno completi di quelli normalmente richiesti, siano farmaci imperfetti, non solo potenzialmente ma anche effettivamente nocivi per la salute pubblica, e la loro somministrazione integri il reato di cui all’art. 443 c.p..
Si chiede l’avvio di indagini necessarie atte a scongiurare il reiterarsi del reato nei confronti della popolazione, giacché la campagna V. continua con effetti sempre più devastanti in termini di eventi avversi, nonché ad individuare i responsabili che hanno consentito o addirittura imposto la somministrazione di questi farmaci imperfetti e nocivi ai cittadini italiani“.
ESPOSTO/DENUNCIA
I gravissimi fatti descritti nelle premesse, chiedendo che, qualora ritenuti penalmente rilevanti e previa individuazione dei responsabili, sia iscritta notizia di reato a loro carico, per i reati di cui agli artt. 443, 445, 575 e 582 c.p., nonché per tutti gli altri reati che l’Illustrissima S.V. ravviserà dai fatti oggetto del presente esposto, chiedendo la loro punizione a norma di legge.
Chiedo, ai sensi dell’art. 408, co. II, c.p.p., di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informati circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.
In via cautelare, se ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di una ragionevole e possibile connessione tra i gravi eventi avversi, anche esiziali, subiti dalla popolazione V. con l’assunzione dei V.anti c19, si chiede disporsi il sequestro preventivo dei lotti V. delle farmaceutiche produttrici ancora presenti sul territorio e pronte per la somministrazione.
Si chiede inoltre che il P.M. ordini al Governo italiano e/o all’AIFA e/o a ciascuna azienda farmaceutica produttrice dei medicinali denominati V. anti-c.19 di acquisire i contratti di fornitura stipulati con l’Autorità nazionale e unionale per conto dello Stato e da somministrare ai cittadini italiani.
FONTE: www.presskit.it