• Aprile 18, 2024

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della psicologa non vaccinata in attesa della Corte Costituzionale. Il Legale: “Provvedimento irragionevole, andremo alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA DEL 29 LUGLIO

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Respinto il ricorso della psicologa romana avverso il provvedimento sfavorevole del Tar Lazio, malgrado altri Tar (tra i quali Toscana e Lombardia) si siano espressi a favore della prestazione lavorativa “a distanza” degli psicologi non vaccinati.

La ricorrente aveva rafforzato il suo ricorso segnalando nell’ultima memoria di avere ricevuto da una catena di negozi d’architettura d’interni un’importante offerta di consulenza online in psicologia del marketing, destinata agli addetti alle vendite.

Un lavoro da remoto che, quindi, avrebbe riguardato soggetti diversi da pazienti fragili, ma la Terza Sezione del Consiglio di Stato (Estensore Consigliere dott. Massimiliano Noccelli, Presidente facente funzioni dott. Giulio Veltri) ha dichiarato inammissibile il ricorso, dopo il primo rinvio al Tar dell’ordinanza dello scorso 27 giugno (Presidente ed Estensore dott. Michele Corradino) in cui si faceva riferimento al precedente del Tar Lombardia che aveva sollevato questione di costituzionalità con udienza fissata in Consulta per il prossimo 29 novembre (approfondimento nel nostro articolo “Raffica di ordinanze in Corte Costituzionale. Il Ministero sull’obbligo vaccinale perde anche al Tar Friuli” ).

“Questo è un diniego di giustizia bello e buono”, dice il legale Stefano De Bosio a “La Verità”. “I giudici hanno evitato di esprimersi perfino sulla questione di costituzionalità: avrebbero potuto sostenere la piena legittimità del divieto di lavoro da remoto per gli psicologi contenuta nella norma, e invece non hanno fatto nemmeno quello, sospendendo di fatto il giudizio”

De Bosio ora intendere ricorrere a Strasburgo dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: “Il danno per la mia cliente è irreversibile, non ho altro modo per ottenere giustizia in tempi brevi. Qui sono in gioco non solo questioni economiche, ma anche la lesione della dignità professionale”.

Di seguito il testo integrale le due ordinanze del Consiglio di Stato sul caso della psicologa romana non vaccinata, il provvedimento n.2969-2022 pubblicato il 27 giugno e il provvedimento n.3900-2022 pubblicato il 29 luglio.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ordine degli Psicologi del Lazio, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ordine degli Psicologi del Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza. 

Considerato che le censure di parte appellante potranno trovare adeguato approfondimento nella sede del merito in cui il TAR potrà valutare la questione anche alla luce dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 9 febbraio 2022, n. 712 pronunciata dal Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, Milano;

Considerato che le esigenze di tutela cautelare di parte appellante possono al momento trovare adeguata risposta nella sollecita fissazione del merito da parte del TAR;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate nel presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito dinanzi al TAR. 

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere


SECONDA ORDINANZA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5; 

per la revoca ai sensi dell’art. 58 c.p.a.

dell’ordinanza cautelare -OMISSIS- di questo Consiglio di Stato, sez. III, che ha accolto l’istanza cautelare dell’odierna appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per il merito da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

visto l’art. 58 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;

vista la impugnata ordinanza cautelare -OMISSIS- di questo Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per l’esame del merito;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022 il Consigliere Massimiliano Noccelli;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

– considerato che, anche prescindendo dalla questione inerente alla proponibilità dell’istanza cautelare per la revoca ai sensi dell’art. 58 c.p.a. avanti al Consiglio di Stato anziché al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in seguito ad un’ordinanza che abbia accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per l’esame del merito, l’istanza è inammissibile perché non deduce elementi di sostanziale innovatività – ancorché temporalmente sopravvenuti – rispetto a quelli che, sebbene con una valutazione complessiva implicita sottesa al bilanciamento dei contrapposti interessi in fase cautelare, sono stati delibati dall’ordinanza di questo Consiglio di Stato, laddove ha ritenuto che le esigenze dell’appellante e, in particolare, -OMISSIS- -OMISSIS- – sia adeguatamente tutelata in sede di urgenza dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica per l’esame del merito;

– ritenuto che, evidentemente, l’ordinanza oggetto della richiesta revoca ha ritenuto recessivo, con una valutazione di ordine giuridico, da parte del Collegio, non rivedibile in sede di istanza di revoca se non con la conseguenza inammissibile, per l’affermato mutamento delle circostanze, un terzo grado di giudizio cautelare, -OMISSIS-, ferma rimanendo l’esigenza, evidenziata già da questo Consiglio, di approfondire con sollecitudine le questioni oggetto di censura da parte del primo giudice;

– considerato comunque che, per la novità e per la particolarità delle questioni controverse, le spese della presente fase incidentale possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile l’istanza di revoca proposta da -OMISSIS- (Ricorso numero: 4432/2022).

Compensa interamente tra le parti le spese della presente fase incidentale.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 101 del 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di -OMISSIS-.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

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