• Aprile 24, 2024

IMPORTANTE – TAR Lombardia prospetta illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale ai sanitari e accoglie l’istanza della ricorrente. IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA DEL 14 FEBBRAIO

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Ieri, lunedì 14 febbraio, con un’ordinanza della Prima Sezione del Tar Lombardia, Presidente dott. Domenico Giordano ed Estensore dott.ssa Rosanna Perilli, è stata per la prima volta sollevata formalmente dai Giudici la questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari ed in particolare all’articolo 4 comma 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito in legge n.76 del 28 maggio 2021, relativo alla “immediata sospensione” degli operatori non in regola e alla “annotazione nel relativo Albo professionale“.

Si tratta del terzo importante provvedimento della Giustizia Amministrativa in pochi giorni, dopo il decreto cautelare di ieri che ha sospeso le circolari del Ministero della Difesa e ha consentito ai militari non vaccinati di rientrare al lavoro (articolo di ieri consultabile qui) e tre decreti emanati il 2 febbraio che hanno accolto le istanze di agenti della Polizia Penitenziaria non vaccinati (articolo del 4 febbraio consultabile qui).

E’ stato accolto il ricorso di una psicoterapeuta non vaccinata che, sospesa dall’Albo degli psicologi, non poteva neanche lavorare a distanza.

La previsione normativa dell’immediata sospensione e annotazione nell’Albo professionale è stata ritenuta del tutto irragionevole e la psicoterapeuta adesso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, potrà continuare a lavorare a distanza.

Sulla base di questo provvedimento del Tar, è evidente, malgrado alcuni pareri del tutto illogici di alcuni esponenti politici e sanitari, che anche gli over 50 non vaccinati potranno continuare a prestare attività lavorativa in smartworking.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza cautelare n.192 del Tar Lombardia pubblicata il 14 febbraio 2022.

————

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 14; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del 22 dicembre 2021, con il quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha sospeso la ricorrente dall’esercizio della professione, senza limitare la sospensione alle prestazioni od alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2 ed ha quindi provveduto ad annotare la sospensione della ricorrente fino al 15 giugno 2022 sull’Albo online degli Psicologi della Lombardia; 

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, <<l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie>>.

La sollevazione della questione di legittimità costituzionale impone al Collegio di garantire alla ricorrente l’effettività della tutela – la quale verrebbe altrimenti compromessa dalla necessaria sospensione del processo e dall’impossibilità di definire il merito del ricorso in tempi ragionevoli – mediante l’esame della domanda cautelare (sull’ammissibilità della pronuncia cautelare, Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2014, n. 200).

La rilevanza e la non manifesta infondatezza degli enunciati profili di illegittimità costituzionale sono pertanto idonei ad integrare il requisito del fumus boni iuris.

Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, atteso che la preclusione assoluta dell’esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all’avviamento dell’attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell’impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato.

La domanda cautelare deve dunque essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi.

In ragione della prospettata sollevazione della questione di legittimità costituzionale, le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto: 

a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2; 

b) dispone che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia annoti nell’Albo professionale degli Psicologi che la ricorrente è sospesa dall’esercizio delle attività professionali che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;

c) rinvia la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso all’esito della decisione della Corte costituzionale;

d) compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

 
 
 
 
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