• Aprile 25, 2024

Nuove pronunce del Tar Lombardia a favore degli operatori sanitari non vaccinati. Confermata la possibilità di consulenze online e prospettata illegittimità costituzionale. Ordinanze n.380 e 381 del 25 marzo 2022 – IL TESTO INTEGRALE

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Due nuove pronunce del Tar Lombardia sede di Milano, dopo l’ordinanza del 14 febbraio n.192 (n.109/2022 del registro ricorsi) che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo vaccinale degli operatori sanitari.

Con le ordinanze n.380 e 381 del 25 marzo 2022, il Tar ha reintegrato quattro operatori sanitari e censurato l’assurdo comportamento dell’Ordine che impedisce ai professionisti sanitari di proseguire a distanza le terapie con i pazienti.

L’avvocato De Bosio ha raccontato a La Verità che una psicologa sospesa era nota tra gli italiani all’estero, soprattutto in America, per essersi specializzata in assistenza via computer di malati allo stadio terminale.

“Quando la mia cliente ha spiegato ai pazienti che purtroppo non poteva proseguire le sedute online”, ha detto l’avvocato De Bosio, “alcuni hanno pensato che scherzasse; altri si sono convinti di non aver capito per colpa di un aggravamento della malattia”.

Un’altra psicologa, non vaccinata e sospesa, si era trasferita in Baviera e aveva continuato a seguire online i pazienti e, con la sospensione, ha riscontrato un’altra assurdità tutta italiana. In Baviera non poteva continuare a lavorare perchè sospesa e i pazienti potevano rivolgersi ad altri professionisti non vaccinati che, secondo la legge tedesca, possono tranquillamente lavorare sia a distanza che in presenza senza vaccino.

Il Tar Lombardia ha segnalato ancora una volta le criticità costituzionali dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, “l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie“.

“I prospettati dubbi di legittimità costituzionale sull’automatismo ostativo allo svolgimento di tutte le attività professionali ed i tempi tecnici richiesti per la pronuncia della Corte costituzionale”, conclude il Tar, “inducono il Collegio a ravvisare un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile per l’attività professionale delle ricorrenti, le quali hanno rispettivamente allegato di svolgerla esclusivamente e prevalentemente in forma autonoma, con modalità on line, e dunque senza pregiudizio per la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti nell’accesso alle cure sanitarie.

La domanda cautelare deve essere dunque accolta e l’efficacia dei provvedimenti impugnati deve essere sospesa, limitatamente alla parte in cui essi non limitano gli effetti della sospensione delle ricorrenti dall’esercizio della professione alle prestazioni che implicano contatti interpersonali di prossimità o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale modalità di sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi, sino alla definizione del merito del ricorso”.

Il Testo Integrale delle Ordinanza Tar Lombardia – sede di Milano n.380 e 381 del 25 marzo 2022 ai seguenti link:

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