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Sono ben otto le Ordinanze ad oggi pendenti in Corte Costituzionale relative a Giudici Ordinari e Amministrativi che hanno rilevato forti criticità sull’obbligo vaccinale e hanno chiesto alla Corte di intervenire.
Numerosissimi gli articoli violati: l’articolo 1 sul diritto al lavoro, l’articolo numero 2 sull’inviolabilità dei diritti dell’uomo, l’articolo numero 3 sulla pari dignità sociale ed uguaglianza, l’articolo numero 4 sull’obbligo da parte dello Stato di sviluppare le condizioni idonee per il lavoro di ogni cittadino, l’articolo numero 5 sul decentramento legislativo.
E ancora si solleva la violazione dell’articolo 21, dell’articolo 32, dell’articolo 33, dell’articolo 34, dell’articolo 35 e dell’articolo 97 della costituzione, ma anche dell’articolo 52 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sulla limitazione dei diritti e delle libertà e dell’articolo 33 della legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Di seguito le singole Ordinanze e le questioni di illegittimità costituzionali sollevate:
1. REG. ORD. N. 86 DEL 2022
ORDINANZA DEL T.A.R. LOMBARDIA – MILANO DEL 16/06/2022
TRA: T. R. C/ ATS
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 5 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 COME MODIFICATO DALL’
DECRETO-LEGGE DEL 26/11/2021 NUM. 172 ART. 1 CO. 1 LETT. B) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 21/01/2022 NUM. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
—–
2. REG. ORD. N. 77 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 06/07/2022 N. 27
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 31/05/2022
TRA: C. E. C/ A. S. S. T. DEGLI S. C. DI B.
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto al lavoro.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 COME MODIFICATO DA
DECRETO-LEGGE DEL 26/11/2021 NUM. 172 ART. 1 CO. 1 LETT. B) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 21/01/2022 NUM. 3
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
——
3.REG. ORD. N. 76 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 06/07/2022 N. 27
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA DEL 28/04/2022
TRA: B. G. C/ OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) – Omessa previsione, in alternativa all’obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel secondo caso – Ritenuta inidoneità dell’obbligo vaccinale ad evitare la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica – Lesione del diritto al lavoro – Violazione del principio di proporzionalità come affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), artt. 4-bis, comma 1; e 4, commi 1, 4, e 5.
– Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 35; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 52, primo comma.
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Omessa estensione al personale che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione – Violazione del principio di eguaglianza – Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale docente ed educativo della scuola – Violazione del principio di proporzionalità.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), art. 4, comma 7.
– Costituzione, art. 3.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 1
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 4
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 5
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 7
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 BIS CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 COME MODIFICATO DAL
DECRETO-LEGGE DEL 26/11/2022 NUM. 172 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 21/01/2022 NUM. 3 COME MODIFICATO DA
DECRETO-LEGGE DEL 24/03/2022 NUM. 24
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
COSTITUZIONE ART. 32
COSTITUZIONE ART. 35
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI U.E. ART. 52 CO. 1
——
4. REG. ORD. N. 71 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 22/06/2022 N. 25
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 09/05/2022
TRA: Z. M. C/ ASST SPEDALI CIVILI DI B.
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, richiamato dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge.
– Costituzione, artt. 3 e 4.
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, per il comparto sanità, dall’art. 68 del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o penale – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, attesa la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’indennità alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.
– Costituzione, artt. 2 e 3.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 RICHIAMATO DALL’
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 TER CO. 2
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 TER CO. 3 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
—–
5.REG. ORD. N. 70 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 22/06/2022 N. 25
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL 14/03/2022
TRA: M. L. C/ AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda ospedaliera pubblica con profilo professionale di collaboratore sanitario-infermiere) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di sospensione cautelare o disciplinare – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, attesa la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevolezza e sproporzionata misura lesiva della dignità della persona – Esorbitanza degli effetti dell’obbligo vaccinale rispetto ai limiti costituzionali ai trattamenti sanitari obbligatori disposti per legge – Violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’indennità alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 5 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 32 CO. 2
LEGGE DEL 23/12/1978 NUM. 833 ART. 33 CO. 1
——
6.REG. ORD. N. 47 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 11/05/2022 N. 19
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 22/03/2022
TRA: B. E. ED ALTRI 8 C/ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola (nel caso di specie: docenti, dipendenti del Ministero dell’istruzione) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del d.lgs. n. 297 del 1994 [nei casi di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per motivi disciplinari] – Sproporzionata lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, attesa la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’indennità alimentare, rispetto ai docenti sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 TER CO. 3 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 INSERITO DALL’
DECRETO-LEGGE DEL 26/11/2021 NUM. 172 ART. 2 CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 21/01/2022 NUM. 3 COME MODIFICATO DALL’
DECRETO-LEGGE DEL 07/01/2022 NUM. 1 ART. 2 CO. 1 LETT. C) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 04/03/2022 NUM. 18
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
——-
7. REG. ORD. N. 42 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 04/05/2022 N. 18
ORDINANZA DEL T.A.R. LOMBARDIA – MILANO DEL 30/03/2022
TRA: F. C. C/ ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: professionista, iscritta all’Ordine degli Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale – Omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Inadeguatezza della previsione di una preclusione assoluta all’esercizio dell’attività professionale rispetto alla finalità perseguita di limitazione della diffusione del contagio – Contrasto, sotto diversi profili, con il principio di ragionevolezza – Ingiustificata ed eccessiva penalizzazione dei professionisti lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è contemplata la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse – Contrasto con il principio di proporzionalità – Irragionevole applicazione del medesimo trattamento inibitorio ai sanitari non vaccinati già iscritti all’albo professionale e ai sanitari non vaccinati per i quali la vaccinazione costituisce requisito ai fini della prima iscrizione – Lesione dell’interesse del professionista all’esercizio dell’attività lavorativa quale mezzo di esplicazione della propria personalità e di sostentamento personale e familiare – Lesione dell’interesse dei pazienti alla continuità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 28/05/2021 NUM. 76 COME MODIFICATO DAL
DECRETO-LEGGE DEL 26/11/2021 NUM. 172 ART. 1 CO. 1 LETT. B) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE DEL 21/01/2022 NUM. 3
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 1
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
COSTITUZIONE ART. 32 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 35 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 36 CO. 1
——
8.REG. ORD. N. 38 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 27/04/2022 N. 17
ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA DEL 22/03/2022
TRA: G. G. C/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
OGGETTO:
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (nel caso di specie: studente tirocinante, iscritto al corso di laurea in infermieristica) – Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche (nel caso di specie: ritenuta inesigibilità dell’obbligo vaccinale in relazione a pregressa infezione da virus SARS-CoV-2) – Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Denunciata impossibilità di ritenere soddisfatta la condizione, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili” – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori – Violazione del principio del buon andamento, anche in relazione alle criticità del monitoraggio – Lesione del diritto al lavoro – Lesione del diritto allo studio – Contrasto con i principi di proporzionalità e di precauzione.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97.
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Consenso informato – Omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Omessa previsione dell’esclusione dell’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
– Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4.
– Costituzione, artt. 3 e 21.
NORME IMPUGNATE:
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 1
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4 CO. 2
LEGGE DEL 22/12/2017 NUM. 219 ART. 1
DECRETO-LEGGE DEL 01/04/2021 NUM. 44 ART. 4
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 4
COSTITUZIONE ART. 21
COSTITUZIONE ART. 32
COSTITUZIONE ART. 33
COSTITUZIONE ART. 34
COSTITUZIONE ART. 97
Da ultimo, nei giorni scorsi il Tar Friuli ha dato torto per l’ennesima volta al Ministero della Salute, in ambito vaccinale, con riferimento alla sospensione di un iscritto all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Secondo l’ordinanza del Tar “sulla base della lettura della disciplina contenuta nella circolare ( vaccinazione da eseguirsi, per i guariti, “preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”), alla quale il dato normativo primario rinvia, l’obbligo di vaccinazione della ricorrente allo scadere dei sei mesi, ribadito dalla difesa di parte pubblica, non mostra una sua immediata evidenza”.
Inoltre, “il pur non perspicuo tenore dell’interpretazione ministeriale (oltre che della disciplina legislativa) sembra deporre verso tutt’altra direzione” e “in tal senso, dunque, le doglianze di parte ricorrente superano il vaglio della non implausibilità ed anzi mostrano una prospettiva di apparente fondatezza”.
Il Tar conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare del ricorrente.
Di seguito il provvedimento integrale