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Commento dell’Avv. Giuseppe Angiuli
“I giudici amministrativi abruzzesi, con ordinanza cautelare pubblicata in data 28/4/2022, hanno riconosciuto il diritto di una operatrice sanitaria sospesa dal servizio perchè non aderente alla campagna di cd. “vaccinazione” anti-Covid a ricevere un assegno alimentare pari alla metà del suo normale trattamento retributivo.
L’ordinanza del TAR Abruzzo si segnala per avere aderito ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021: secondo i giudici abruzzesi, al fine di riconoscere l’esigenza di ogni lavoratore sospeso a conservare una fonte minima di sostentamento, non c’è finanche bisogno di attendere la declaratoria di incostituzionalità delle norme sull’obbligo vaccinale”.
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