• Aprile 25, 2024

Importante sentenza a Grosseto. Crolla anche l’ultima imposizione del Governo. Maestra non vaccinata deve tornare in classe, non può essere demansionata in biblioteca

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Il giudice Giuseppe Grosso, della sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto, ha accolto il ricorso promosso da una docente, difesa dall’avvocato Lavinia Mensi, contro il provvedimento del dirigente scolastico di un istituto di Grosseto che l’aveva adibita a mansioni diverse rispetto all’insegnamento.

La maestra, in possesso di un green pass rafforzato da guarigione valido fino a giugno, ad aprile è stara spostata in biblioteca sulla base della circolare ministeriale che discrimina l’adempimento dell’obbligo vaccinale a prescindere dalla validità del green pass, facendolo scattare a 90 giorni dalla guarigione oppure a 120 giorni dalla somministrazione del vaccino, malgrado il certificato di guarigione sia valido per 180 giorni.

L’insegnante, dopo il provvedimento, doveva stare in biblioteca, occupandosi di questioni di natura amministrativa e non si poteva avvicinare agli studenti, perchè ritenuta soggetto a rischio contagio da Covid. La docente aveva subito obiettato l’illegittimità del provvedimento, visto che era in possesso del green pass rafforzato da guarigione. Il Tribunale ha ritenuto irragionevole e discriminatoria la circolare in base alla quale è stato emanato il provvedimento del dirigente scolastico.

Secondo questa circolare, i docenti non vaccinati vengono tolti dall’insegnamento e devono svolgere un orario quasi raddoppiato (36 ore settimanali), lavorando in amministrazione.

Il giudice però ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento perchè “l’ultima norma sull’adempimento dell’obbligo vaccinale stabilisce che la somministrazione della dose di richiamo va fatta nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dalla circolare del ministero del 15 dicembre 2021” e che “l’obbligo vaccinale per il Covid per gli insegnanti di ogni ordine e grado di tutti i sistemi nazionali di istruzione, deve rifarsi a quell’articolo di legge”. Dunque “allo stato non era scaduto il termine entro il quale l’insegnante ricorrente doveva completare il ciclo vaccinale”.

“A questo punto – commenta il legale Lavinia Mensi – l’Amministrazione scolastica riveda tutte le decisioni promosse nei confronti dei docenti in possesso di green pass rafforzato”.

FONTE

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