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Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico ma con la fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà , dunque, in classe ma potrà comunque lavorare. È quanto prevede il decreto legge sulle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene anche disposizioni che riguardano la scuola.
Secondo il decreto pubblicato in Gazzetta, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale, il personale docente ed educativo deve produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante «l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale». In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà , dunque, in classe. Alcuni sindacati, come l’Anief, da tempo considerano «incostituzionale l’obbligo vaccinale che nella scuola – accusano – continua a tenere sospesi dal servizio senza stipendio circa 10mila docenti e Ata».