• Marzo 28, 2024

Altre due nuove pronunce giudiziarie a favore dei sospesi. Asl condannata per oltre seimila euro! IL TESTO INTEGRALE

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


Nuove importanti pronunce giudiziarie a favore dei sospesi.

La prima, che circola già da alcune ore, è l’ordinanza del Giudice del Lavoro Susanna Zanda di Firenze n.7360 dello scorso 31 ottobre che accoglie il ricorso di una psicologa contro il provvedimento di sospensione dell’ordine.

Il Giudice del Tribunale di Firenze si sofferma sull’inefficacia del vaccino a bloccare il contagio e sul principio di discriminazione.

Si legge, infatti, nell’ordinanza: “L’’inefficacia immunizzante dei trattamenti a cui xxxx non si è voluta sottoporre è ciò che rende manifesta la sua discriminazione, in quanto non esiste un valido motivo scientifico per il quale xxxx sia sospesa dall’albo, rispetto ai colleghi vaccinati, potendo entrambi contagiarsi. La premessa contenuta nelle leggi in questione, al fine di dare una giustificazione al trattamento sperequato dei sanitari, ovvero la prevenzione dei contagi, si è rivelata debole, perché i contagi non sono mai stati impediti dal trattamento vaccinale, e mai ciò è stato testato e affermato dalle case produttrici, che, tuttavia, li hanno raccomandati in plurime dosi e booster (vd. doc. su indicazioni terapeutiche); dubbi quindi sorgono anche sulla correttezza nella caratterizzazione farmacologica di questi sieri, la cui denominazione di “vaccino” potrebbe essere stata fuorviante nella manifestazione del consenso degli inoculati, in aggiunta alla mancanza di pluralismo informativo scientifico dei media, cui pure erano obbligati in base all’art.6 del codice deontologico del giornalista aggiornato al 2021 (gli studi sopra richiamati, infatti, non risultano commentati dalla maggior parte dei giornalisti TV e stampa)”.

Infine, lo stesso Tribunale di Firenze inoltra “gli atti alla Procura di Roma per gli eventi avversi e i morti e le numerose criticità evidenziate e per il fatto che la campagna vaccinale prosegue ed è stata recentemente perfino estesa ai neonati dai sei mesi in su, senza alcuna sperimentazione”.

La seconda pronuncia è la recentissima sentenza numero 195 del 2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Ivrea il cui dispositivo è stato letto in udienza il 16 novembre ed il testo integrale, depositato lunedì 21 novembre, viene di seguito pubblicato in esclusiva.

Si tratta di una pronuncia a favore di una dipendente della ASL di Torino, sospesa malgrado una serie di certificati validi corroborati da un test genetico sul rischio trombotico.

La ASL viene condannata al pagamento di tutte le mensilità non corrisposte, degli interessi e di spese processuali complessivamente superiori a 6.000 euro.

Di seguito il testo integrale.

——

Tribunale ordinario di Ivrea

Sezione civile – lavoro

R.G.L. 79/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

SEZIONE CIVILE – LAVORO

in persona del Giudice dott.ssa Magda D’Amelio, ha pronunciato all’udienza del 16/09/2022,

mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 79/2022 RGL, promossa da:

xxxxxx

PARTE RICORRENTE

Contro

A.S.L. TO4, C.F. 09736160012 ass. avv. xxxxx

PARTE CONVENUTA

Oggetto: inadempimento obbligo vaccinale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: come da ricorso

Per parte convenuta: come da memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

La signora xxxxx, con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva in giudizio l’Asl TO4 ed esponeva le seguenti circostanze in fatto:

– La ricorrente lavora alle dipendenze dellASL TO4 presso xxxxx di Ivrea, unità di cardiologia, con mansioni di infermiera professionale dal 27 luglio 1998;

– A seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale anti sars Cov 2 ex art. 4 D.L. 44/2021, con raccomandata del 20 luglio 2021, la ricorrente veniva invitata a trasmettere entro cinque giorni la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o l’eventuale esenzione;

– La signora xxxxx riscontrava la comunicazione trasmettendo certificato medico di differimento della vaccinazione rilasciato in data 30 luglio 2021 dal medico di medicina generale, dott. xxxxx, sulla base del test genetico da lei effettuato in data 5 luglio 2021 il quale aveva evidenziato un rischio di trombosi a suo carico;

– In data 16 agosto 2021 l’Asl inviava una seconda raccomandata con la quale, ritenendo non valido il certificato medico prodotto, reiterava l’invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;

– I legali della ricorrente riscontravano la comunicazione chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento;

– Tuttavia il SISP, in persona del dott. Valtorta, comunicava che il certificato prodotto non poteva ritenersi valido in quanto non conforme al dettato normativo;

– I legali della ricorrente trasmettevano, dunque, ulteriore documentazione a corredo del certificato (visita specialistica ematologica e visita allergologica);

– Ancora una volta il SISP non riteneva valida la documentazione prodotta eccependo che il certificato di differimento fosse stato formulato sulla base di mere ipotesi e non di una condizione clinica accertata;

– In data 22 settembre 2021 i legali della ricorrente trasmettevano all’ASL nuovo certificato di esenzione con validità sino al 18 ottobre 2021 rilasciato dal medico vaccinatore presso l’Hub vaccinale, dott.ssa Ferrero;

– Nonostante ciò in data 11 ottobre 2021 la signora xxxx riceveva l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e il conseguente provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

– In data 16 ottobre 2021 seguiva il provvedimento di sospensione dall’albo professionale.

– Entrato in vigore il D.L. 172/2021, che spostava la competenza a svolgere il procedimento di accertamento dell’obbligo vaccinale sull’ordine professionale di appartenenza, la ricorrente in data 27 dicembre 2021 riceveva lettera di invito a produrre la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione ovvero il certificato di esenzione entro cinque giorni;

– Nel frattempo l’Asl, in data 30 dicembre 2021, comunicava la proroga della sospensione sino al 14 giugno 2022;

– La ricorrente riscontrava la comunicazione del proprio ordine professionale trasmettendo il certificato medico del dott. xxxxx, proprio medico di medicina generale, il certificato rilasciato dal medico dell’hub vaccinale, l’esito del test genetico e le prenotazioni per le visite specialistiche ematologica e allergologica;

– In data 17 gennaio 2022 l’ordine professionale, ritenuta valida la documentazione presentata, disponeva la revoca della sospensione dall’albo professionale a decorrere dal 13 gennaio 2022;

– In data 21 gennaio 2022 l’Asl comunicava di aver revocato la sospensione dal servizio con effetto dal 13 gennaio 2022.

Sulla base di dette circostanze in fatto, la ricorrente argomentava in diritto in ordine all’illegittimità del comportamento tenuto dall’asl che aveva provveduto a sospenderla dal servizio e dalla retribuzione nonostante ella avesse tempestivamente inviato i certificati medici attestanti la necessità di differire la vaccinazione.

Rilevava, poi, come la sospensione fosse avvenuta mentre la stessa si trovava in ferie; da ciò un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento atteso che era insussistente qualsiasi rischio di contagio posto che non si recava sul luogo di lavoro.

Eccepiva, inoltre, la violazione dell’obbligo di repechage.

Da ultimo argomentava in ordine all’automatica decadenza dell’obbligo di sospensione una volta che il legislatore aveva disposto che la competenza in ordine alla verifica dell’osservanza dell’obbligo passasse in capo agli ordini professionali.

Chiedeva, pertanto, che il giudice annullasse il provvedimento di sospensione di cui alla determinazione n. 551 del 11.10.2021 e condannasse l’ASL al pagamento delle retribuzioni maturate da tale data sino alla riammissione in servizio.

L’Asl si costituiva in giudizio contestando la validità del certificato di differimento rilasciato dal medico di medicina generale della lavoratrice atteso che lo stesso non documentava alcun pericolo attuale e concreto per la salute della ricorrente e formulava semplicemente l’ipotesi di un eventuale rischio, in contrasto con il dettato normativo che parla di accertato pericolo per la salute.

Contestava, inoltre, la fondatezza di tutti gli ulteriori motivi di doglianza della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

****************

La domanda è fondata e deve essere accolta.

L’oggetto del presente giudizio non attiene all’obbligo in assoluto della ricorrente di sottoporsi alla vaccinazione anti sars cov 2; la questione è se, al momento dell’irrogata sospensione, la ricorrente poteva ritenersi inadempiente ovvero se era giustificata la mancata sottoposizione alla vaccinazione in attesa di ottenere gli esiti della visita allergologica ed ematologica.

Parte ricorrente ha prodotto due certificati medici: il primo, rilasciato il data 30 luglio 2021 a firma del medico di medicina generale, dott. xxxxx; il secondo, rilasciato in data 18 ottobre 2021 dal medico dell’hub vaccinale, dott.ssa Ferrero.

Sulla validità del secondo certificato l’Asl non ha preso alcuna posizione né in sede amministrativa né in sede di costituzione scritta. Tuttavia, questo giudice ritiene che tale certificazione non sia idonea da sola a fondare la richiesta della ricorrente atteso che la validità della certificazione è di un solo giorno (cfr. data di rilascio e data di fine validità apposta sul certificato).

A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo al certificato medico a firma del dott. xxxx.

L’art. 4, D.L. 44/2021, nella versione ratione temporis vigente, recita: 

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

()

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda xxxxx di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda xxxxxx, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda xxxxxx invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 5, l’azienda xxxxx competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda xxxxx determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede, dunque, che la vaccinazione possa essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Nel caso di specie il dott. xxxxx dopo aver accertato che la ricorrente è soggetto a rischio di trombosi – come emerso a seguito di test genetico trombo vascular disease effettuato in data 5 luglio 2021 – ha prescritto il differimento della vaccinazione in attesa dell’effettuazione della visita ematologia e allergologica per problemi trombotici.

Secondo la difesa dell’Asl la certificazione non sarebbe valida in quanto il certificato medico è precedente a qualsiasi esame diagnostico a cui si sarebbe dovuta sottoporre parte ricorrente, il medico di medicina generale, Dott. xxxx, non ha accertato alcun pericolo per la salute della signora xxxx legato alla vaccinazione, formulando unicamente l’ipotesi di un eventuale rischio (cfr. pag. 6 memoria).

La tesi non può essere accolta.

Il dott. xxxxx, sulla base del test genetico effettuato dalla ricorrente, ha accertato che la paziente è a rischio trombosi.

Sulla corretta analisi dei risultati del test genetico l’asl nulla ha obiettato; dunque, nel presente giudizio la ricorrente deve essere considerata soggetto a rischio trombosi.

Non può, dunque, dirsi che nel caso di specie non vi sia un accertato pericolo per la salute della ricorrente; al più si può dire che detto pericolo, allo stato, è solo potenziale e necessita di ulteriori approfondimenti. Ma ciò basta per consentire il differimento della vaccinazione. D’altra parte la legge parla di pericolo e non di attuale e concreto pericolo; con la conseguenza che anche il potenziale pericolo ovviamente non frutto di mere e fantasiose ipotesi è idoneo a consentire il differimento della vaccinazione in attesa di compiere gli iter diagnostici necessari per formulare il giudizio definitivo circa l’assoggettabilità del paziente al vaccino.

D’altra parte l’interpretazione fornita è l’unica rispettosa del principio di precauzione nonché in linea con l’ordinario modus operandi dei medici. Nessun medico, infatti, nutrendo dei ragionevoli dubbi (basati su dati oggettivi e concreti) sulla possibile pericolosità di un trattamento medico per il proprio paziente glielo prescrive senza prima sottoporlo ad accertamenti diagnostici finalizzati a dissipare i dubbi sulla pericolosità del trattamento.

Non porta a diverse conclusioni la circolare del Ministero della Salute prodotta sub. doc. 4 da parte convenuta. A prescindere dal fatto che la circolare ha ad oggetto le certificazioni volte all’esenzione dal possesso del green pass e che, in ogni caso, la circolare non ha valore normativo ma è atto interno della P.a., è dirimente la circostanza che nella stessa circolare è chiarito che le controindicazioni ivi indicate non hanno carattere tassativo. Inoltre e diversamente da quanto sostenuto in memoria – la circolare non obbliga il medico a confrontarsi con i gruppi tecnici istituiti ad hoc prima di emettere il certificato di esenzione nei casi non ricompresi nella circolare;

semplicemente dispone che le Regioni e le PA promuovano l’individuazione di un gruppo di esperti in campo vaccinale a supporto dei medici vaccinatori i quali avranno così a disposizione degli specialisti della materia i con i quali confrontarsi nei casi che loro (i medici di base) ritengono dubbi.

In ragione di quanto sin qui esposto, la domanda deve essere accolta. Il provvedimento di sospensione deve, dunque, essere annullato e l’Asl deve essere condannata a pagare alla ricorrente le somme maturate e non percepite nel periodo di illegittima sospensione dal servizio.

Tutte le ulteriori questioni rimangono assorbite.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di cui in dispositivo

P.Q.M.

Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

– Dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminato alla signora xxxxx e per l’effetto

– Condanna l’ASL TO 4 al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dal giorno della sospensione a quella dell’effettiva ripresa del servizio, oltre interessi e rivalutazione

– condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 5.131, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive

occorrende, oltre ad 118 per contributo unificato

Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Ivrea, il 16/09/2022

Il giudice

Magda D’Amelio

Iscriviti alla nostra newsletter

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


eVenti Avversi

Read Previous

Ultim’ora:Tragedia a Tortona, giovane donna si accascia e muore per strada

Read Next

L’intervista di lunedì 21 novembre ad Ice Cube censurata sul v. Ha dovuto abbandonare Hollywood

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Rilevato

Abbiamo rilevato che utilizzi adblock. Per proseguire la navigazione, per favore, disabilitalo sul nostro sito. Ci aiuta a mantenere i costi del servizio.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO