• Marzo 28, 2024

Aumentano i provvedimenti contro la legittimità dell’obbligo in Corte Costituzionale per l’udienza del 30 novembre. Sono 13! Tutte le ordinanze e i testi integrali

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


Sono 13 le ordinanze che hanno promosso la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo evidenziando numerosissime violazioni dei principi fondamentali. Saranno discusse tutte all’udienza del prossimo 30 Novembre in Corte Costituzionale. L’ultima, risalente alle scorse settimane, non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito l’elenco con i link per accedere al testo integrale di tutti i provvedimenti.

  1. Ordinanza n.38 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (nel caso di specie: studente tirocinante, iscritto al corso di laurea in infermieristica) – Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche (nel caso di specie: ritenuta inesigibilità dell’obbligo vaccinale in relazione a pregressa infezione da virus SARS-CoV-2) – Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Denunciata impossibilità di ritenere soddisfatta la condizione, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili” – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori – Violazione del principio del buon andamento, anche in relazione alle criticità del monitoraggio – Lesione del diritto al lavoro – Lesione del diritto allo studio – Contrasto con i principi di proporzionalità e di precauzione. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4, commi 1 e 2. 
– Costituzione, artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97. 

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Consenso informato – Omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Omessa previsione dell’esclusione dell’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria – Contrasto con i principi di razionalità e proporzionalità – Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero. 
– Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4. 
– Costituzione, artt. 3 e 21.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza


2. Ordinanza n.42 del TAR Lombardia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: professionista, iscritta all’Ordine degli Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale – Omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Inadeguatezza della previsione di una preclusione assoluta all’esercizio dell’attività professionale rispetto alla finalità perseguita di limitazione della diffusione del contagio – Contrasto, sotto diversi profili, con il principio di ragionevolezza – Ingiustificata ed eccessiva penalizzazione dei professionisti lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è contemplata la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse – Contrasto con il principio di proporzionalità – Irragionevole applicazione del medesimo trattamento inibitorio ai sanitari non vaccinati già iscritti all’albo professionale e ai sanitari non vaccinati per i quali la vaccinazione costituisce requisito ai fini della prima iscrizione – Lesione dell’interesse del professionista all’esercizio dell’attività lavorativa quale mezzo di esplicazione della propria personalità e di sostentamento personale e familiare – Lesione dell’interesse dei pazienti alla continuità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

3. Ordinanza n.47 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola (nel caso di specie: docenti, dipendenti del Ministero dell’istruzione) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del d.lgs. n. 297 del 1994.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.

Di seguito in link con il testo integrale dell’ordinanza

4. Ordinanza n.70 Tribunale di Catania

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda ospedaliera pubblica con profilo professionale di collaboratore sanitario-infermiere) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di sospensione cautelare o disciplinare – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevolezza e sproporzionata misura lesiva della dignità della persona – Esorbitanza degli effetti dell’obbligo vaccinale rispetto ai limiti costituzionali ai trattamenti sanitari obbligatori disposti per legge – Violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

5. Ordinanza n.71 Tribunale di Brescia

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, richiamato dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
– Costituzione, artt. 3 e 4. 

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, per il comparto sanità, dall’art. 68 del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o penale – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale). 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3. 
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

6. Ordinanza n.76 Tribunale di Padova

OGGETTO

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) – Omessa previsione, in alternativa all’obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel secondo caso – Ritenuta inidoneità dell’obbligo vaccinale ad evitare la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica – Lesione del diritto al lavoro – Violazione del principio di proporzionalità come affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), artt. 4-bis, comma 1; e 4, commi 1, 4 e 5. 
– Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 35; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 52, primo comma. 

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Omessa estensione al personale che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione – Violazione del principio di eguaglianza – Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale docente ed educativo della scuola – Violazione del principio di proporzionalità. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), art. 4, comma 7. 
– Costituzione, art. 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

7. Ordinanza n.77 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto al lavoro.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

8.

8. Ordinanza n.86 TAR Lombardia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: operatrice socio-sanitaria dipendente di azienda socio sanitaria territoriale) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Omessa previsione, a fronte del prolungamento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2022, di adeguate misure di sostegno volte a soddisfare i bisogni primari dell’individuo – Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità – Violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad altre fattispecie di sospensione dal servizio di natura preventiva (pendenza di procedimento disciplinare o penale) in cui viene percepita, pur in assenza di sinallagma contrattuale, una quota della retribuzione a titolo assistenziale – Irragionevolezza per mancata congruità dell’effetto legale della totale privazione della corresponsione di ogni trattamento economico al lavoratore rispetto alla natura dichiaratamente non sanzionatoria dell’atto di accertamento – Lesione del principio della tutela della dignità dell’individuo.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

9. Ordinanza n.101 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria territoriale inquadrata come coadiutore amministrativo) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

10. Ordinanza n.102 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendenti di azienda speciale (R.S.A.) con profilo professionale di assistenti ausiliarie sanitarie) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, dall’art. 68 del CCNL del Comparto Sanità pubblica e dall’art. 41 del CCNL Sanità privata AIOP – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

11. Ordinanza n.107 del Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7. 
– Costituzione, artt. 3 e 4. 

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: dipendente di istituto ospedaliero privato con mansioni di ostetrica) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale di riferimento (sanità privata) – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, considerata la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale). 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 5. 
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

12. Ordinanza n.108 Tribunale di Brescia

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) – Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 – Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita – Preclusione dell’applicazione al personale che volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevole estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in relazione ai fini primari di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, come richiamato dall’art. 4-ter, comma 2. 
– Costituzione, artt. 3 e 4. 

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente comunale, con mansioni di operatore socio assistenziale) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 – Lesione della dignità della persona, conseguente alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita per l’impossibilità, attesa la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, di esercitare la propria attività lavorativa e di accedere agli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione – Irragionevole disparità di trattamento, derivante dall’esclusione dal riconoscimento dell’assegno alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale). 
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3. 
– Costituzione, artt. 2 e 3.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

13. Ordinanza n.118 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

OGGETTO:

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: psicoterapeuta iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi) – Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche – Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, dall’esercizio delle professioni sanitarie con annotazione nel relativo Albo professionale.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), art. 4, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Consenso informato – Omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Omessa previsione dell’esclusione dell’onere del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
– Legge 217/2019 (recte: Legge 22 dicembre 2017, n. 219) (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), art. 1 e decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 4 [, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3].

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

Iscriviti alla nostra newsletter

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


eVenti Avversi

Read Previous

Malore fulminante, collaboratrice scolastica muore a scuola

Read Next

E’ morto Davide, il portiere 28enne colpito ieri da infarto improvviso nel riscaldamento pre-partita

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Rilevato

Abbiamo rilevato che utilizzi adblock. Per proseguire la navigazione, per favore, disabilitalo sul nostro sito. Ci aiuta a mantenere i costi del servizio.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO