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Giovedì 23 dicembre il Ministero della salute ha pubblicato la circolare n. 59069 relativa alle esenzioni alla vaccinazione covid.
Si legge nella circolare a firma del Direttore Generale dott. Giovanni Rezza:
“OGGETTO: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19.
Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE e prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022. Si conferma che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse”.
In particolare, la circolare n.35309 prevede l’esenzione ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”.
La circolare n.35444, invece, riguarda l’esenzione temporanea dalla vaccinazione covid per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).
Al fine di consentire l’accesso alle attività ed ai servizi per cui è richiesto il green pass, la Circolare del Ministero della Salute numero 35309 del 4 agosto 2021 consente il rilascio in formato cartaceo di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”, la cui validità era prevista originariamente sino al 30 settembre 2021 (ora prorogata al 31 gennaio 2022) e possono essere rilasciate da Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali e da Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta che operano nell’ambito della campagna vaccinale.
Il documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, contiene:
- I dati identificativi dell’interessato (cognome, nome e data di nascita);
- La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
- La data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al______”;
- Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale.