• Marzo 29, 2024

IMPORTANTE – PRIMA SENTENZA IN ITALIA. Epilessia da vaccinazione pediatrica Bexsero. Patologia segnalata negli USA con raccomandazione di vaccinazione solamente dopo i 16 anni di età. In Italia viene effettuata dai due mesi di vita. IL TESTO INTEGRALE

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Importantissima sentenza pubblicata mercoledì 26 ottobre dal Tribunale di Venezia.

Viene riconosciuto, per la prima volta in Italia, il danno da vaccino con riferimento ad una epilessia che ha colpito nel 2017 una bambina veneta pochi giorni dopo la vaccinazione antimeningococco B Bexsero.

Nel provvedimento si evidenzia, tra l’altro, che questo specifico danno da vaccino è ben conosciuto negli USA, tanto che si consiglia la vaccinazione solamente dopo i 16 anni di età. Riporta infatti il sito della FDA (Food and Drug Administration) in questo Memorandum del 29 maggio 2018: “In June 2015, ACIP ( the Advisory Committee on Immunization Practices ) recommended that adolescents and young adults aged 16–23 years may be vaccinated with meningococcal B vaccines to provide short-term protection against most strains of serogroup B meningococcal disease” (“Nel giugno 2015, l’ACIP (il comitato consultivo per le vaccinazioni – organo dell’ente governativo statunitense CDC) ha raccomandato agli adolescenti e giovani adulti di età compresa tra 16 e 23 il vaccino contro il meningococco B per fornire una protezione a breve termine contro la maggior parte dei ceppi di malattia meningococcica di sierogruppo B”).

In Italia, invece, come riportato dal Foglio Illustrativo e dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sul sito dell’AIFA, “Bexsero viene somministrato a soggetti di età pari o superiore ai 2 mesi per contribuire a proteggerli dalla malattia causata dai batteri Neisseria meningitidis gruppo B”. 

Di seguito il testo integrale della sentenza.

Sentenza Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n. 598-2022 del 26.10.22

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Menegazzo ha pronunciato la seguente 

SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 738/2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data 26.4.2021 da XX e XX, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia XX ,

-ricorrenti rappresentati e difesi dagli avvocati XX e XX, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il loro studio in XX

contro

MINISTERO DELLA SALUTE ed AIFA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

-resistenti rappresentati e difesi ex lege dalla AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, elettivamente domiciliati in P.zza S. Marco 63 – Venezia

OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria 

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:
Dato atto di quanto già accertato in sede amministrativa (ovvero della tempestività della domanda di indennizzo e dell’ascrivibilità della patologia da cui è affetta la ricorrente alla 5^ categoria di cui alla tabella A allegata al DPR 834/81), si chiede all’Ecc.mo Giudice adito di accertare e dichiarare nei confronti dei resistenti Ministero della Salute ed AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), la sussistenza del nesso di causa tra la somministrazione del vaccino Bexsero cui è stata sottoposta XX e la patologia nella stessa insorta (epilessia), ex art. 1 della Legge n. 210/1992, e, conseguentemente, condannare il resistente Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore di XX, dell’indennizzo, dell’indennità integrativa speciale e/o di ogni altro emolumento previsto dall’art. 1, comma 1 ed art. 2 comma 1, della Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni (ex lege n. 238/1997), in misura corrispondente alla quinta categoria della tabella A allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (e, quindi, dal 01.06.2018) al saldo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi, nonché al pagamento dell’assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 210/1992 e del primo periodo del comma 2, dellart. 2 della Legge n. 210/1992 con decorrenza dalla data di manifestazione dell’evento dannoso (agosto 2017) sino all’ottenimento dell’indennizzo di cui al comma 1 dell’art. 2. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge.

Per parte resistente:

nel merito, rigettarsi il ricorso per le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare la dichiarazione di assenza di nesso causale formulate dalla C.M.O., con conseguente rigetto delle domande volte ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 210/1992, perché infondate. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse anche in parte accolta la domanda dei ricorrenti e, salvo gravame, dichiarare ogni intervenuta prescrizione e decadenza. Con vittoria di spese e di onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti, genitori di XX nata XX.XX.2007, agivano in giudizio nei confronti del Ministero della Salute e di AIFA deducendo che la propria figlia aveva manifestato a distanza di pochi giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino per il Meningococco B Bexsero una crisi convulsiva, poi ripetutasi nel tempo, da cui la diagnosi di epilessia. Sostenevano che l’epilessia doveva ritenersi connessa causalmente con la vaccinazione subita, ed agivano in giudizio per ottenerne la condanna del Ministero all’erogazione delle provvidenze di cui alla L. 210/92. Formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe.

Costituendosi in giudizio il Ministero ed AIFA sostenevano che non vi fosse alcuna prova della sussistenza di un nesso causale tra patologia diagnosticata alla figlia dei ricorrenti e vaccinazione antimeningococco, e comunque l’infondatezza della pretesa perché la epilessia non aveva carattere permanente. Concludevano dunque come riportato in epigrafe.

Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale, rispetto alla quale venivano disposti chiarimenti, al cui esito la causa perveniva in decisione all’udienza odierna previo deposito di memorie autorizzate, nell’ambito delle quali le parti discutevano anche in relazione alla spettanza delle provvidenza di cui alla L. 210/92 a fronte di vaccinazioni non obbligatorie. 

La questione di causa riguarda la spettanza o meno delle provvidenze di cui alla L. 210/92 a favore di XX, per l’epilessia che le è stata diagnosticata dopo l’assunzione della prima dose del vaccino antimeningococco B Bexsero.
Con riferimento alla spettanza delle provvidenze di cui alla L. 210/92 a fronte di vaccinazioni non obbligatorie ma solo raccomandate, come quella in esame, va innanzitutto escluso che il rilievo svolto a questo proposito della difesa degli enti convenuti possa essere superato solo perché dedotto per la prima volta con le note conclusive. L’inapplicabilità della normativa posta a fondamento delle pretese di cui al ricorso non costituisce invero eccezione in senso stretto, mentre la circostanza che la vaccinazione cui si è sottoposta XX non fosse obbligatoria era già stata esplicitata da parte ricorrente con il ricorso. Tanto premesso, l’applicabilità della L. 210/92 anche a danni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti-meningococco B risulta esplicitamente affermata dall’art. 5 quater della L. 119/17 (di conversione del DL 77/17) che la estende anche per talune vaccinazioni raccomandate, come quella contro il meningococco B. Nel merito, va considerato che l’Amministrazione, in sede amministrativa, non ha posto in dubbio la tempestività della domanda amministrativa né la sua ascrivibilità ad una categoria di cui all’allegato A del DPR 834/18 (individuandola nella 5^ categoria). Solo in sede giudiziale tale ultimo aspetto è stato contestato, sul presupposto della possibilità di una remissione spontanea della patologia.

Tuttavia, la circostanza che si tratti di una forma di epilessia ad evoluzione per lo più favorevole, in quanto generalmente le crisi vanno incontro nel tempo a remissione – così il CTU – non può escludere di per sè la spettanza della provvidenza di cui alla L. 210/92 in quanto l’esito remissivo non può predicarsi con sicurezza, né vi sono elementi dai quali possa desumersi che una remissione sia in corso; così infatti si esprime il CTU: è possibile che la stessa evolva positivamente andando spontaneamente in remissione; sul punto però al momento non è possibile formulare alcuna previsione. Quanto al nesso causale, precisato che per la tipologia di epilessia diagnosticata – epilessia idiopatica dell’infanzia con punte rolandiche – non è possibile risalire con certezza all’origine della stessa, e che la prima crisi convulsiva della figlia dei ricorrenti XX è avvenuta all’età di 10 anni, 21 giorni dopo la prima somministrazione del vaccino per il Meningococco B Bexsero, la CTU disposta in corsa di causa ha consentito di accertare che:

-l’epilessia a parossismi rolandici è la più frequente in età infantile (20- 23%) e si manifesta in genere fra i 5 e i 10 anni di età in bambini con una anamnesi ed uno sviluppo psicomotorio normali;

-non è stata peraltro riscontrata familiarità nella patologia, né risulta significativo che la minore avesse subito una trauma cranico non commotivo poco prima della prima crisi convulsiva;

-fra gli effetti indesiderati, riportati nel documento illustrativo del farmaco in questione, vi sono crisi convulsive (effetto non comune e cioè con manifestazione 1/1.000 <1/100), ed anche la farmacosorveglianza ha individuato effetti neurologici quale possibile conseguenza dell’inoculazione del vaccino, in particolare ai minori di 16 anni tanto che la FDA americana ha raccomandato questa tipologia di vaccino solo ai maggiori di 16 anni; 

-i casi di crisi convulsiva post vaccino segnalati nella letteratura fanno riferimento a manifestazioni a distanza di 10 giorni dalla vaccinazione, ma ad avviso del CTU i 21 giorni decorsi nel caso di specie rientrano comunque in un range compatibile con la specifica sensibilità della paziente. Complessivamente valutate tutte le circostanze, riferite al criterio cronologico, di idoneità lesiva, topografico e di idoneità fenomenologica, reputa il giudicante che possa dirsi accertato nel giudizio il nesso di causa tra sottoposizione di XX al vaccino antimeningococco B Bexsero e l’insorgenza dell’epilessia, secondo il criterio del più probabile che non. 

Sul punto si veda tra le più recenti Cass. 19033/21, secondo cui in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia né del tutto inverosimile né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “più probabile che non” determinativa dell’evento, e non già negare l’esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024; Cass., 22/10/2013, n. 23933). E’ pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “più probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto ( cfr. Cass., 22/10/2013, n. 23933 ); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere “concorrenti”, dovendo tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera ipotesi non possa essere sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola concreta e specifica vicenda pure un evento improbabile può ritenersi “causa” d’un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili ( v. Cass., 20/2/2018, n. 4024 ).

Considerato l’accertamento condotto dal CTU circa l’ascrivibilità tabellare della condizione clinica attuale di XX alla VI^ (sesta) categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, il Ministero della Salute va condannato al pagamento, a favore di XX, dell’indennizzo, dell’indennità integrativa speciale e/o di ogni altro emolumento previsto dall’art. 1, comma 1 ed art. 2 comma 1, della Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni (ex lege n. 238/1997), in misura corrispondente alla sesta categoria della tabella A allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (e, quindi, dal 01.06.2018) al saldo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi, nonché al pagamento dell’assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 210/1992 e del primo periodo del comma 2, dell’art. 2 della Legge n. 210/1992 con decorrenza dalla data di manifestazione dell’evento dannoso (agosto 2017) sino all’ottenimento dell’indennizzo di cui al comma 1 dell’art. 2. 

Le spese di lite, stante la novità della questione, sono compensate tra le parti.

Spese di CTU definitivamente a carico degli enti resistenti, in solido tra loro, stante la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il Ministero della Salute al pagamento, a favore di XX, dell’indennizzo, dell’indennità integrativa speciale e/o di ogni altro emolumento previsto dall’art. 1, comma 1 ed art. 2 comma 1, della Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni (ex lege n. 238/1997), in misura corrispondente alla sesta categoria della tabella A allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal 1.06.2018 al saldo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi, nonché al pagamento dell’assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 210/1992 e del primo periodo del comma 2, dell’art. 2 della Legge n. 210/1992 con decorrenza dalla data di manifestazione dell’evento dannoso (agosto 2017) sino all’ottenimento dell’indennizzo di cui al comma 1 dell’art. 2.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Spese di CTU a carico degli enti resistenti. 

Venezia, 26/10/2022

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Anna Menegazzo





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