• Aprile 18, 2024

Un primo commento al comunicato della Consulta. Mancano le risposte alle questioni sollevate sul numero eccessivo di reazioni avverse gravi e sul consenso informato

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Ieri sera, giovedì 1 dicembre, la Corte Costituzionale ha diramato un comunicato sui ricorsi inerenti l’obbligo vaccinale, alcuni esaminati nell’udienza pubblica di mercoledì 30 novembre e altri in camera di consiglio nella stessa data.

In particolare si tratta dei seguenti ricorsi:

1.ordinanza n.42 del Tar Lombardia sulla sospensione di una psicologa nonostante l’esercizio della professione “da remoto”

2.ordinanza n.47 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di alcuni docenti di scuole pubbliche della provincia di Brescia

3.ordinanza n.70 del Tribunale di Catania sulla sospensione di alcuni dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Canizzaro di Catania

4.ordinanza n.71 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di un Ausiliario specializzato dipendente dell’ASST Spedali Civili di Brescia

5.ordinanza n.76 del Tribunale di Padova sulla sospensione di un portiere-centralinista dell’Opera della Provvidenza S.Antonio, fondazione che accoglie persone con disabilità

6.ordinanza n.77 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di dipendenti dell’ASST Spedali Civili di Brescia

7.ordinanza n.86 del Tar Lombardia sulla sospensione di una dipendente dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano

8.ordinanza n.101 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di una dipendente dell’ASST Franciacorta

9.ordinanza n.102 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di due dipendenti di una R.S.A.,

10.ordinanza n.107 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di un’ostetrica dipendente di un Istituto ospedaliero privato

11.ordinanza n.108 del Tribunale di Brescia sulla sospensione di un operatore socioassistenziale (OSA) comunale

12.ordinanza n.38 della Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sull’esclusione dal tirocinio formativo di uno studente iscritto al terzo anno del corso di Laurea di Infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo.

Non sono state invece ancora fissate le date di udienza di altri ricorsi relativi, al momento, ad ulteriori tre ordinanze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale di Genova e del Tribunale di Padova.

Il comunicato di ieri ritiene (evidentemente con particolare riferimento all’ordinanza n.42 relativa alla psicologa che esercita la professione da remoto) “inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali”. Di fatto, dunque, non si esprime sull’argomento a causa di motivi processuali che conosceremo solamente con la pubblicazione della pronuncia.

In secondo luogo, invece, legittima la normativa sull’obbligo vaccinale imposta dal governo Draghi nei confronti degli operatori sanitari nel periodo pandemico ritenendola “proporzionata” e “ragionevole” e rigetta, infine, anche la richiesta dell’assegno alimentare per i lavoratori sospesi della sanità e nella scuola. Nessun riferimento ad altre questioni, quali quelle relative agli over 50, agli appartenenti alle forze di polizia o ai militari.

Nel comunicato nulla viene espresso sulle questioni sollevate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’ordinanza n.38, relativa al ricorso dello studente di Infermieristica. Il Consiglio siciliano, infatti, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla “tollerabilità” degli eventi avversi ed in particolare quelli gravi (di gran lunga superiori a quelli segnalati in media per le vaccinazioni pediatriche) e sul consenso informato.

Si legge, infatti, nell’ordinanza che ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale (N.00351/2022 REG.PROV.COLL. N.01272/2021 REG.RIC. pubblicata il 22 marzo 2022):

“dall’esame di tale Rapporto Vaccini 2020 si evidenzia che, rispetto al totale delle dosi totali somministrate in Italia di vaccini (sia obbligatori che raccomandati: Esavalenti , Tetravalente, Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus , Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi. Invece, dall’esame del “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (i cui dati essenziali vengono riportati nella relazione istruttoria, pagg. 13 e ss.) emerge che <complessivamente, durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale, sono state inserite, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, …….., (e) con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate>. Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla <media ….. degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni>, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi). Le emergenze istruttorie suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati”.

Quindi, il Consiglio di Giustizia siciliano chiede alla Corte se sia “tollerabile” un così rilevante aumento di effetti avversi anche gravi legati ai vaccini covid. Su questo punto, non troviamo alcuna risposta nel comunicato di ieri della Consulta. Si legge infatti nell’ordinanza siciliana: “La Corte ha, come sopra ricordato, ritenuto che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. a condizione, tra l’altro, che si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”. Occorre, quindi, anzitutto chiedersi:

– se lo stato della raccolta di informazioni (connaturata, come sopra spiegato, alle caratteristiche della procedura di immissione in commercio mediante autorizzazione condizionata) sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilità;

– in caso affermativo, se e quale rilevanza possa avere, ai fini dello scrutinio di costituzionalità, la percentuale di eventi avversi gravi/fatali;

– in caso di risposta tanto affermativa quanto negativa al primo interrogativo, attendibilità del sistema di raccolta dati in ordine agli effetti collaterali”.

Inoltre, un ulteriore aspetto affrontato nell’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e non citato nel comunicato di ieri riguarda il consenso informato. Come ribadito in udienza pubblica mercoledì dall’Avvocatura dello Stato e riportato già nell’ordinanza siciliana “nel caso di vaccinazione obbligatoria, il consenso andrebbe inteso quale presa visione da parte del cittadino delle informazioni fornite”.

Il collegio siciliano ritiene ci siano anche su questo punto gravi violazioni costituzionali e ha chiesto un intervento della Consulta. Scrive infatti il Consiglio di Giustizia: “tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto, da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso viene espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge. Risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poiché tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell’aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un’apposita clausola di salvaguardia nell’ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio, se ne evince l’intrinseca irrazionalità del dettato normativo. Né è possibile addivenire alla lettura proposta dall’Amministrazione”.

La Corte Costituzionale dovrà rispondere a questi quesiti nel provvedimento che sarà depositato.

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