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Con un’ordinanza pubblicata oggi, venerdì 16 giugno, il TAR Veneto, in attesasi poter “vagliare le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionali”, riconosce in via cautelare l’assegno pari al 50% della retribuzione ad un dipendente del Ministero dell’Interna, sospeso in quanto non in possesso del super green pass. Nel comunicato del 1 dicembre scorso, invece, la Corte Costituzionale si era espressa per l’esclusione della corresponsione di un assegno ai sanitari e agli operatori scolastici sospesi.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
Ordinanza pubblicata il 16.12.2022
N. 00918/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01374/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2022, proposto daÂ
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casati, Gianni Gemma e Boris Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Â
contro
Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, San Marco, 63;Â
nei confronti
Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, non costituito in giudizio;Â
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a. del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 ai sensi dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021, -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno –OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-Â
b. del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 ai sensi dell’art. 9 quinquies D.L. n. 52 del 2021, -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno –OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-Â
c. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, conformemente all’indirizzo precedentemente assunto dalla Sezione, fermo ogni ulteriore approfondimento meritale, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla parte in cui gli atti impugnati non dispongono la corresponsione del 50% della retribuzione con riguardo ai periodi qualificati dall’Amministrazione come assenza ingiustificata dal servizio;
Ritenuto che la particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase;
Ritenuto infine di rinviare la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023 – nella quale sarà chiamato il connesso ricorso -OMISSIS– al fine di conoscere e vagliare le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale si è espressa riguardo alla legittimità dell’obbligo vaccinale a tutela della salute e agli effetti derivanti dalla sua inosservanza, come reso noto dalla stessa Corte, con comunicato stampa del 1° dicembre 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione e rinvia la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario