• Aprile 24, 2024

La sentenza del Tribunale di Velletri del 14 dicembre fa valere i principi della Costituzione. La ASL non può sospendere i non vaccinati ma deve individuare mansioni compatibili

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Regione Lazio in subbuglio nelle ultime ore per il caso dell’operatrice sanitaria Adele Passerini che ha ottenuto un secondo successo in Tribunale contro la ASL di Roma.

L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, tra i principali sostenitori dell’obbligo vaccinale annuncia: “Faremo ricorso. La ASL ha applicato la legge e peraltro nel frattempo le misure sono state estese, non solo al personale sanitario, ma anche a quello amministrativo del servizio sanitario. Voglio augurarmi che sia stata assunta una decisione in piena serenità”.

“La Repubblica” afferma che al Tribunale di Velletri Sezione Lavoro, alla domanda sui Giudici non vaccinati, il Presidente di Sezione Marcello Buscema abbia risposto: “Uno su cinque” senza poter dire altro per questioni di privacy.

La sentenza di martedì 14 dicembre, pubblicata nelle scorse ore, redatta dal Giudice dott. Giulio Cruciani, applica la Costituzione e condanna la ASL a 2000 euro di spese e a revocare il provvedimento di sospensione nei confronti dell’operatore sanitario non vaccinato.

Secondo il Tribunale la ASL Roma H 6 ha l’obbligo di individuare una mansione compatibile per gli operatori non vaccinati.

Il provvedimento segue il decreto cautelare dello scorso 22 novembre che, in via provvisoria, aveva già ordinato di ricollocare la ricorrente presso la Centrale Sats di Marino e di erogare lo stipendio a far data dalla notifica del decreto giudiziario.

Si legge nella sentenza del 14 dicembre: “Deve essere revocato il provvedimento di sospensione adottato dall’azienda sanitaria nei confronti del collaboratore professionale sanitario che non ha adempiuto l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 e ordinarsi all’amministrazione datrice di affidare al lavoratore lo svolgimento di compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza con obbligo della corresponsione della retribuzione sino all’individuazione di tali compiti, dovendosi osservare che una lettura costituzionalmente orientata – e dunque obbligata – induce a ritenere che non in tutti i casi la prestazione degli operatori di interesse sanitario non vaccinati sia vietata, ma solo laddove quest’ultima inciderebbe sulla salute pubblica e su adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, e che una grande azienda non possa ritenere non proficuamente utilizzabile una prestazioni anche amministrativa del lavoratore”.

Una lettura costituzionalmente orientata, quindi, impone ad un’azienda come la ASL di adoperarsi per individuare una mansione idonea. Nel provvedimento si cita, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le risorse amministrative in lavoro agile.

Nel frattempo, la ASL ha l’obbligo di ricollocare il collaboratore professionale sanitario che non si è vaccinato e continuare a pagarlo fino a quando non individuerà compiti compatibili.

Sarebbe, infatti, “un’indebita compromissione dei diritti dei singoli”, scrive il Giudice, confermare la sospensione dal servizio laddove è emerso che in un sito di competenza dell’Asl sia possibile organizzare i compiti dei dipendenti facendo lavorare anche chi non è vaccinato senza rischio specifico. Una grande azienda, si legge nel provvedimento, ha di solito scoperture di organico e tante assenze per malattia, aspettative e ferie. Non basta il parere negativo della commissione interna a escludere il repêchage, l’utilizzo in altre mansioni. L’operatore di interesse sanitario che non intende ricevere il vaccino può essere assegnato a compiti meramente amministrativi che non lo espongono a contatti con soggetti fragili né con personale che ha rapporti con questi ultimi.

Lo smart working, si suggerisce nel provvedimento, “la modalità migliore per assicurare il fine voluto dal legislatore”.

FONTE

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