• Aprile 18, 2024

L’ex giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese: “le Regioni sul v. covid non hanno competenza”. Ecco cosa ha detto

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L’ex Ministro e giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese, intervistato oggi da “Il Corriere del Mezzogiorno”, si esprime sulla querelle tra Regioni (in particolare la Puglia, ma negli ultimi giorni si sono accodate Campania, Emilia Romagna e Lazio) e il Governo sugli effetti del decreto legge n.162 del 31 ottobre che ha sospeso l’obbligo del vaccino covid per i sanitari.

Dice Cassese: “mentre la tutela della salute è rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, la profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato. Così dispone l’articolo 117 della Costituzione”.

Per quanto riguarda le due leggi della Regione Puglia sull’obbligo vaccinale ai sanitari (legge n.27 del 2018 e legge n.2 del 2021), Cassese afferma: “La legge 2 del 2021 estende all’anti-Covid la normativa precedente (27 del 2018) relativa alla vaccinazione e all’accesso ai reparti ospedalieri dei soli sanitari vaccinati. La legge del 2021contiene una frase che è, nello stesso tempo, ipocrita e parzialmente illegittima. Dice così: “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza”. E poi aggiunge “oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali (…) diretti a favorire la massima copertura vaccinale (…) e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”. Nella prima parte prevede un obbligo purché tale obbligo sia già disposto in sede nazionale con una legge. Nella seconda parte prevede un obbligo anche nell’ipotesi in cui esso sia stato già imposto con un atto amministrativo nazionale. Ora, l’articolo 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (statale). Quindi, esclude la possibilità di imporre un obbligo di vaccinazione con atto amministrativo nazionale». 
“La Corte costituzionale“, aggiunge Cassese con riferimento alla sentenza n.139 del 2018 relativa alla legge pugliese n.27 del 2018 “ha sottolineato che la legge nazionale è indispensabile per stabilire condizioni di eguaglianza e per rispettare le modalità fissate nel terzo comma dell’articolo 117, secondo il quale i principi fondamentali in ordine al diritto alla salute devono essere disposti dallo Stato. Tra questi principi rientra l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio». La sentenza però, continua, “era riferita ad una legge con un elenco di vaccinazioni non relativo alla profilassi internazionale come è invece nel caso della pandemia da Covid”.

Secondo Cassese, quindi, le norme in tema di vaccino covid, in quanto profilassi internazionale, non possono essere regolate dalle Regioni e la Puglia non può imporre l’obbligo ai sanitari.

“L’intervento statale in materia di vaccinazione anti-Covid è reso necessario da due elementi. Il primo riguarda l’espressa disposizione del secondo comma dell’articolo 117, secondo il quale la profilassi internazionale (in cui la vaccinazione ricade, perché si tratta di prevenire il diffondersi di una pandemia) è compito esclusivo dello Stato. Il secondo riguarda l’interpretazione data dalla Corte costituzionale del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione: un trattamento sanitario obbligatorio, anche se consistente in una misura di profilassi non internazionale, richiede una determinazione statale dei principi fondamentali; questo perché la tutela della salute è assegnata in parte allo Stato (che determina i principi), in parte alla Regione (che svolge e applica tali principi)”, chiarisce Cassese.

Infine, conclude in relazione ai ricorsi in Corte Costituzionale contro la legge (la n.2 del 2021) che in Puglia prevede il vaccino covid per i sanitari: “È aperta solo la strada di un ricorso incidentale: un privato impugna un atto emanato sulla base della legge, solleva la questione di costituzionalità, il giudice rinvia alla Corte costituzionale”.

FONTE

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