• Aprile 18, 2024

TAR LAZIO. Continuano i provvedimenti a favore dei sospesi ma due sezioni continuano a rigettare le istanze

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Nuovi provvedimenti a favore di lavoratori sospesi a causa dell’obbligo vaccinale.

Mercoledì 16 febbraio, con decreto numero 1011 il Presidente della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, dott. Riccardo Savoia, ha accolto l’istanza di un dipendente del Ministero della Difesa sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.

Oltre alla Sezione Prima Bis, anche la Sezione Quinta presieduta dal dott. Leonardo Spagnoletti nei giorni scorsi ha emanato quattro decreti in favore di ricorrenti non vaccinati sospesi (link articolo).

Sempre mercoledì 16, però, sono stati pubblicati altri provvedimenti con esito opposto dallo stesso Tar Lazio.

Si tratta di alcune ordinanze cautelare della Sezione Prima Quater (Presidente ed Estensore delle ordinanze dott.ssa Concetta Anastasi, tra cui l’ordinanza numero 986) e alcuni decreti, tra cui il numero 1009, del Presidente della Sezione Quarta dott. Roberto Politi.

Di seguito il testo integrale dei tre provvedimenti del 16 febbraio.

DECRETO CHE ACCOGLIE L’ISTANZA DEL DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA NON VACCINATO

Pubblicato il 16/02/2022

N. 01011/2022 REG.PROV.CAU. N. 01518/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fortuna Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 C.P.A.
a) del provvedimento, con effetto immediato, di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 [doc. n°1];
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti, sebbene non conosciuto, tra cui la richiesta di documentazione relativa all’obbligo vaccinale per il personale del Comparto Difesa [doc. n° 2] e la circolare M_D E0012 REG -OMISSIS- del 09.12.2021 [doc. n° 3].

E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente a godere del rapporto di impiego ordinario con il conseguente percepimento del trattamento economico previsto per la sua posizione giuridica-amministrativa e, altresì, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, gli effetti previdenziali e ogni altro diritto connesso con l’ordinario rapporto di impiego, con l’immediata reintegrazione in servizio. NONCHÉ,
IN VIA INCIDENTALE EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.,
PER LA DECLARATORIA
dell’illegittimità del silenzio-diniego serbato dal Ministero sull’istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente in data 13.01.2022 ex artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990 [doc. n° 4], con la quale, in uno ad istanza di riesame, egli ha richiesto “copia 1) contratto di lavoro; 2) documentazione sanitaria completa di tutte le dichiarazioni, atti, certificati dalla data di inserimento avvenuta il 13.12.2006 sino allo stato attuale; 3) l’intero procedimento istruttorio effettuato dall’Amministrazione, attraverso il medico competente, culminato con il provvedimento di sospensione dal rapporto di impiego per il mancato differimento dell’obbligo vaccinale”.
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta con l’istanza ex artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990 del 13.11.2022.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO
di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, per effetto del provvedimento impugnato, sotto i molteplici profili del danno materiale, morale, esistenziale, alla dignità della persona e del lavoratore, oltre che del danno da ritardo nell’avanzamento dello stato di carriera e, dunque, curriculare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
ricordato che la fase processuale incidentale avviata con la domanda ex art.56 cpa si origina ed esaurisce nella sola sede monocratica di primo grado, essendo espressamente prevista la non impugnabilità del decreto cautelare urgente ed essendone, invece e a differenza del regime ante codice che ne sanciva la irrevocabilità, consentita bensì la revocabilità, ma nei soli casi previsti dalla legge;
rammentato altresì che una rigorosa lettura della disposizione del citato articolo 56 cpa, laddove fa espresso riferimento all’”estrema gravità e urgenza”, legittima l’adozione del provvedimento monocratico limitatamente al solo profilo del pregiudizio, sicchè ogni statuizione diversa dall’apprezzamento dello stesso trasmoda in indebita ingerenza nella delibazione collegiale;
considerato dunque in tale quadro sussistenti le ragioni di pregiudizio tale da integrare la previsione di cui all’art.56 cpa;

P.Q.M.
Accoglie e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il Presidente Riccardo Savoia

ORDINANZA CHE RESPINGE L’ISTANZA DEL DIPENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO NON VACCINATO

Pubblicato il 16/02/2022

N. 00986/2022 REG.PROV.CAU. N. 00221/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato –, Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato –, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– Del provvedimento prot. 0002376097/2021, del 21.12.2021, del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emesso nei confronti del -OMISSIS- PERID 241666, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

– Dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale a decorrere dal 21.12.2021 del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica;

– Della nota prot. n. 0002342219/2021 del 15.12.2021, del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, notificata il 15.12.2021 alle ore 17.30, con cui il menzionato dipendente è stato invitato a produrre la documentazione vaccinale, entro 5 giorni successivi dalla ricezione dell’invito;

– Della circolare del Signor Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 333AGG n. 21554 del 10.12.2021 concernente “decreto- legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative”;

– del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
– del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
– del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge del 28.05.2021, n. 76;
– della legge del 23.07.2021, n. 106;
– del d.l. del 07.01.2022 n.1;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una delibazione sommaria propria di questa fase cautelare, nessuno dei motivi di ricorso si appalesa sorretto – allo stato – dal necessario fumus boni iuris, alla luce della giurisprudenza che si sta formando

anche in questa Sezione (conf.: Tar Lazio, Sez. I-quater, Ordinanze 17 gennaio 2022, n. 269 e 1 febbraio 2022, n. 672 e Sent. 4 febbraio 2022, n. 1304; Cons. Stato, Sez. 3°, Ord. 4.2.2022 n. 583.);
Rilevato, in particolare, che, con l’Ordinanza Tar Lazio, Sez. I-quater, n. 269/2022, è stata già evidenziata la coerenza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 con i principi della Costituzione (alla luce di quanto affermato da Corte costituzionale n. 5/2018 e da Consiglio di Stato, III, n. 7045/2021) ed è stato precisato che «non è irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 (e invero ad oggi superata da un’ulteriore estensione dell’obbligo vaccinale) di introdurre l’obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione lato sensu di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all’interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.)»;

Rilevato che l’art. 4-ter, l. n. 44/2021 prevede che l’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 (e la verifica del suo esatto adempimento, con le relative conseguenze in caso opposto) riguardi tutto il personale indicato al comma 1 dello stesso articolo, senza distinzioni di sorta (conf.: Tar Lazio, Sez. I- quater, Sent. 4 febbraio 2022, n. 1304 e Tar Molise, Sent. 31 gennaio 2022, n. 23) e che tale decisione, oltre a rientrare nell’ambito della discrezionalità del legislatore, appare ragionevolmente orientata a finalità antielusive, a garanzia della tutela della salute degli stessi lavoratori, oltreché della collettività;

Considerato, inoltre, che, per il lavoratore in aspettativa per infermità, è possibile in ogni caso, ove sussista una patologia tale da impedire la vaccinazione o da giustificare un suo differimento (v. art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021), essere esentato dall’obbligo vaccinale senza subire alcun

pregiudizio alla propria posizione;
Rilevato altresì che, con Ordinanza Tar Lazio, Sez. I-quater n. 672/2022 è stato affermato che «la misura della sospensione dal diritto del dipendente di svolgere l’attività lavorativa … risulta ragionevole e proporzionata, in quanto trattasi di misura temporanea di sospensione del rapporto di lavoro in quanto efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi (dal 15 dicembre 2021), risultando coerente con l’essenzialità e temporaneità del requisito»; che la stessa misura «non risulta irragionevole e sproporzionata in relazione alla autodeterminazione del dipendente di non vaccinarsi, poiché a fronte del non svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo di sospensione il legislatore ha previsto, contemperando gli interessi, che la sospensione operi “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, quale forma di tutela del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale e non svolgente prestazione lavorativa; ciò tanto più in considerazione delle previsioni a garanzia del diritto alla salute del singolo che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili»; e, inoltre, che la fattispecie del pubblico dipendente sospeso cautelarmente (ad es. in conseguenza dell’avvio di un procedimento penale) con diritto a percepire parte dello stipendio «non è sovrapponibile alla fattispecie della sospensione in esame in quanto diverse sono le ragioni che determinano le due misure»;
Ritenuto, per le ragioni appena illustrate, di dover rigettare la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, disponendo la compensazione delle spese della presente fase, in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

respinge.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Concetta Anastasi

DECRETO CHE RESPINGE L’ISTANZA DEL DIPENDENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA NON VACCINATO

Pubblicato il 16/02/2022

N. 01009/2022 REG.PROV.CAU. N. 01582/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Tomassini e Giulia Donatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei predetti procuratori, in Roma, alla Via Santo Stefano di Camastra n. 6

contro
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore;

– Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore;
– Centro Informatico Amministrativo Nazionale, in persona del Comandante pro tempore;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’atto di accertamento di inosservanza all’obbligo vaccinale avente prot. n. -OMISSIS-del 30 dicembre 2021, a firma del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale di Roma, notificato a mezzo PEC al ricorrente in pari data, con il quale quest’ultimo è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il periodo di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominato, per non aver prodotto, alternativamente, entro i successivi cinque giorni dall’atto di controllo del 21 dicembre 2021, la documentazione attestante l’avvio, la prosecuzione o il completamento del ciclo vaccinale; la sussistenza di eventuali presupposti per l’omissione, il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione, l’avvenuta prenotazione della somministrazione, da eseguirsi non oltre venti giorni dalla ricezione

dell’invito stesso;
– della nota avente prot. n. -OMISSIS-del 21 dicembre 2021, a firma del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, notificata al ricorrente in pari data a mezzo PEC, avente ad oggetto l’invito a produrre la documentazione vaccinale ex art. 4 ter comma 3 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44;
– nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato al menzionato provvedimento per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 (inserito dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021
n. 172), come adottato a carico dell’istante, in quanto irritualmente accertato durante il periodo di aspettativa del ricorrente;
per l’accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a veder ripristinare il diritto alla retribuzione già in godimento al 30 dicembre 2021 e fino al termine del periodo di aspettativa ed alla corresponsione degli importi dovuti e non erogati da quella data fino al ripristino della retribuzione già dovuta, oltre interessi e rivalutazione;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento specifico e per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato come la parte si dolga, con il presente gravame, dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e del pedissequo provvedimento, con i quali la Guardia di Finanza ne ha disposto l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, in ragione della rilevata carenza, in capo all’interessato, della prevista documentazione illustrante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale;

Osservato – nell’ambito della cognizione propria della presente fase cautelare monocratica, preordinata alla verifica dell’emersione, in conseguenza dell’esecutività dell’atto impugnato, di un pregiudizio, per la posizione giuridica facente capo alla parte ricorrente, connotato da estrema gravità ed urgenza, “tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – come l’istanza all’esame non riveli siffatta caratterizzazione, in quanto:

– se, da un lato, la ponderazione comparativa degli interessi rende subvalente quello fatto valere dal ricorrente, rispetto all’interesse pubblico rappresentato dalla tutela della salute della collettività, segnatamente in un periodo caratterizzato da forte intensificazione della diffusione pandemica; – d’altro canto, la posizione patrimoniale dell’interessato – che il medesimo assume gravemente vulnerata in conseguenza dell’impossibilità di percepire reddito, quale conseguenza della disposta sospensione dell’attività lavorativa – è suscettibile di incontrare idonei profili di salvaguardia, a fronte degli effetti ripristinatori promananti dall’eventuale accoglimento, in sede collegiale, dell’istanza cautelare, ovvero da una favorevole pronunzia di merito definitoria del proposto gravame;

Conseguentemente, escluso che la richiesta all’esame sia suscettibile di accoglimento;

P.Q.M.

così dispone:
– RESPINGE la richiesta di provvedimento cautelare monocratico, proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
– FISSA, per la trattazione collegiale, la Camera di Consiglio del 9 marzo 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022.

Il Presidente Roberto Politi

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