• Aprile 27, 2024

IL VENTO STA CAMBIANDO! Nuove pronunce a favore dei non vaccinati. Quarto decreto del Tar Lazio martedì 15 febbraio che ripristina la retribuzione di un agente sospeso

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Ogni giorno, ormai, i lavoratori non vaccinati ottengono l’accoglimento delle proprie istanze dinanzi all’Autorità della Giustizia Amministrativa. E’ evidente a tutti che stia cambiando l’orientamento della giurisprudenza, sempre più sensibile ai profili di illegittimità costituzionale delle norme sugli obblighi vaccinali imposti negli ultimi mesi e settimane con l’abuso della decretazione d’urgenza.

Dopo i tre decreti del 2 febbraio numero 721, 724 e 726, il decreto del 14 febbraio numero 919 che ha accolto 26 istanze di militari non vaccinati e ha sospeso l’efficacia delle circolari del Ministero della Difesa e l’ordinanza collegiale del Tar Lombardia numero 192 che ha inviato gli atti alla Corte Costituzione per la prospettata illegittimità delle sanzioni relative all’obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari, un altro provvedimento è stato emanato ieri martedì 15 febbraio.

Si tratta del quarto decreto cautelare, dopo i tre di inizio mese, emanato dal Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio dott. Leonardo Spagnoletti.

La pronuncia accoglie l’istanza di un agente di Polizia Penitenziaria che presta attività lavorativa presso il carcere sardo di “Is Arenas” a Badu Arbus.

Il dipendente, sospeso con decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre scorso che rileva la mancata vaccinazione, ha depositato al Tar Lazio un ricorso ordinario con oggetto “SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-COV-2 – RISARCIMENTO DANNI”, con richiesta di sospendere in via d’urgenza l’efficacia del decreto numero 26 del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021 e la nota di trasmissione del decreto di sospensione dal servizio e dalla retribuzione protocollo numero 3459.

Il Presidente di Sezione del Tar Lazio, con decreto cautelare di ieri martedì 15 febbraio numero 919, ha accolto l’istanza del ricorrente ripristinando il trattamento retributivo prospettando “profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Di seguito il testo integrale del decreto.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2022, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D’Alessandro e Raffaella Lauricella, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito in giudizio;
Casa di Reclusione “Is Arenas” di Badu Arbus, in persona del Direttore pro-tempore, allo stato non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto cautelare monocratico

– del decreto n. 26 del 29.12.2021, emesso il 29.12.2021 e notificato in pari data del Ministero della Giustizia – Casa di Reclusione “Is Arenas” al ricorrente, ai sensi del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; 

– della nota di trasmissione del decreto di sospensione dal servizio e dalla retribuzione prot. nr. 3459;

– del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge del 28.05.2021, n. 76;

– della legge del 23.07.2021, n. 106;

– del d.l. del 07.01.2022 n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2022.

Il Presidente

Leonardo Spagnoletti

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