• Aprile 19, 2024

NUOVE OTTIME NOTIZIE DAL TAR LAZIO – Bloccati oggi lunedì 14 febbraio altri 26 provvedimenti di sospensione per l’obbligo vaccinale. Prospettata illegittimità costituzionale. IL TESTO DEL DECRETO CAUTELARE

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Importanti novità dal Tar Lazio. Dopo i tre decreti del 2 febbraio scorso della Quinta Sezione, di cui abbiamo riferito nel nostro articolo del 4 febbraio e consultabili a questo nostro link, che hanno accolto le istanze di tre agenti della Polizia Penitenziaria, oggi lunedì 14 febbraio è stato pubblicato il provvedimento del Presidente della Sezione Prima Bis, dott. Riccardo Savoia, datato 12 febbraio, che accoglie la domanda dei ricorrenti e blocca ben 26 provvedimenti di sospensione di militari in relazione all’obbligo vaccinale.

Viene accolta la richiesta di reitegro al lavoro e del ripristino al percepimento della retribuzione in relazione alla prospettata illegittimità dell’attività dell’Amministrazione e alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, citata nel provvedimento del Presidente di Sezione del Tar Lazio.

Il decreto cautelare, oltre a sospendere l’efficacia dei provvedimenti nei confronti di 26 militari non in regola con l’obbligo vaccinale, sospende anche la Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD -OMISSIS-del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria” e la Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL -OMISSIS- del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica.

Di seguito il testo integrale del decreto cautelare n.919 del 12 febbraio 2022 pubblicato il 14 febbraio 2022.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD -OMISSIS-del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;

– Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL -OMISSIS- del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica;

Provvedimento di sospensione del 21-12-2021, emesso dal Reggimento A. Ter. “-OMISSIS-

Provvedimento di sospensione del 10-01-2022, emesso dal Reparto Supporti Logistici Poligono, Monte Romano, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 20-12-2021, emesso dal Distaccamento 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Bracciano (RM), a firma del Comandante del Distaccamento Ten. Col. Alessandro Savino, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione F.n. 203/17-2 datato 22.12.2021, emesso dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pescara – Pratica di Mare, a firma del Comandate Col. Daniele Sirimarco, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 12.01.2022, emesso dall’ Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t.ISSMI Federico Ceccaroli, nei confronti del-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal Reggimento “Piemonte Cavalleria” (2°), Trieste, a firma del Comandante di Reggimento Col. C. (li.) t.ISSMI Ivano Marotta, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione dell’12.01.22, emesso dal Centro Simulazione e Validazione Dell’Esercito, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante Gen. D. Claudio Minghetti, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 23.12.2021, emesso dal Comando C4 Esercito Roma-sede distaccata di Anzio, a firma del Comandante Col. t. (tlm.) t.ISSMI Gianluca Zulini, nei confronti del -OMISSIS-

Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale Campania, Gruppo di Salerno – Polla, a firma del Gen. B. Ciro Lungo, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dal 28° Reggimento “Pavia”, a firma del Comandante Col. f.(G) t.ISSMI Andrea Martellotti, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 03-01-2022, emesso dall’Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A.r.a.n. Lorenzo Di Donato, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione dell’11.01.2022, emesso dal Comando Forze Operative Sud, a firma del Vice Comandante per le Infrastrutture s.v. (Ten. Col. g.(p) RN Cesare Bizzarro, nei confronti del -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 03.01.2022, emesso dal Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, Civitavecchia, a firma del Capo di Stato Maggiore Col.f.(b) s.SM Salvatore Daniele Patanè, nei confronti del Serg. Magg. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dal 21° Reggimento Genio Guastatori, Caserta, a firma del Comandante Col. g. (gua.) t.ISSMI Umberto Curzio, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 30.12.21, emesso da Brigata “Granatieri di Sardegna”, Roma, a firma del Comandante Gen. B. Liberato Amadio, nei confronti di 1° Luogotenente -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 7.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 27.12.2021, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico Ceccaroli, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 13.01.2022, emesso dal 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A.r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del 1° Av. Capo Sc. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 10.01.2022, emesso dallo Stato Maggiore Dell’Esercito, Roma, a firma del Comandante di Corpo Col. f. (alp.) s.SM Luca Petraroli, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dallo 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 21.01.2022, emesso dall’ Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. Edoardo Pilone, nei confronti del 1^Lgt-OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dall’Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A. r.a.n. Lorenzo Di Donato, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 04.02.2022, emesso da Comando C4 Esercito, Roma, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI Gianluca Zulini, nei confronti del Maggiore -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 20.01.2022, emesso dall’Aeronautica Militare 32° Stormo, Amendola, a firma del Comandante Col. A.A. r.n.n. Pil. Roberto Massarotto, nei confronti del 1° Av. Capo Sc -OMISSIS-;

Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI Federico CECCAROLI, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;

ivi compresi i relativi inviti a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;

nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare;

nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;

previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

ricordato che la fase processuale incidentale avviata con la domanda ex art.56 cpa si origina ed esaurisce nella sola sede monocratica di primo grado, essendo espressamente prevista la non impugnabilità del decreto cautelare urgente ed essendone, invece e a differenza del regime ante codice che ne sanciva la irrevocabilità, consentita bensì la revocabilità, ma nei soli casi previsti dalla legge;

considerato dunque in tale quadro sussistenti le ragioni di pregiudizio tale da integrare la previsione di cui all’art.56 cpa, nelle more della cognizione collegiale;

P.Q.M.

Accoglie e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2022.

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