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Con un decreto cautelare il presidente del tribunale amministrativo regionale, Raffale Potenza, lunedì ha accolto l’istanza di sospensiva di un assistente capo della polizia di Stato in forza alla questura di Perugia.
Il ricorso è stato depositato dall’avvocato Luigi Doria del foro di Lecce venerdì 28 gennaio contro il ministero dell’Interno per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di sospensione firmato dal questore di Perugia nonché dell’invito alla vaccinazione.
Nel ricorso si allega documentazione medica che «dimostrerebbe la pericolosità della vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall’obbligo vaccinale». Tuttavia nonostante sia stata «trasmessa all’amministrazione il giorno programmato per la vaccinazione, non risulta essere stata esaminata». Da qui l’istanza al Tar e l’accoglimento dell’istanza.
Di seguito il testo integrale del Decreto n.14 del 31 gennaio 2022:
“Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2022, proposto daÂ
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Â
contro
Ministero degli Interni, non costituito in giudizio;Â
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
-del provvedimento di sospensione a firma Questore di Perugia dell’ -OMISSIS- ;Â
-dell’invito alla vaccinazione; e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati, notificato il 25 gennaio 2021 e depositato il 28 gennaio 2022;
vista l’istanza di fissazione dell’udienza;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
rilevato che:
l’istanza in esame si fonda su documentazione medica che, nella prospettazione del ricorrente, dimostrerebbe la pericolosità della vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall’obbligo vaccinale;
l’esame di detta documentazione (i cui requisiti sono stabiliti dal c.2 dell’art. 4 quater, del d.l. n. 44/2021, come integrato dall’art. 1 del d.l. 2.1/2022), nonostante trasmessa all’amministrazione il giorno programmato per la vaccinazione (-OMISSIS-) non risulta essere stata esaminata;
in relazione al pregiudizio irreparabile, gli effetti della sospensione dal servizio potrebbero risultare irreversibili nelle more sia dell’esame del dovuto esame da parte dell’amministrazione della documentazione che della valutazione collegiale della domanda cautelare ;Â
pertanto, limitatamente al profilo sopra evidenziato, sussistono allo stato i presupposti per la concessione della misura monocratica;
P.Q.M.
Accoglie la istanza di misura monocratica, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento in merito. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Perugia il giorno 31 gennaio 2022.
Il Presidente
Raffaele Potenza“