• Aprile 27, 2024

Il Tribunale di Catania evidenzia gravi criticità costituzionali sull’obbligo del vaccino covid agli operatori sanitari. Giudizio sospeso in attesa della Corte Costituzionale. IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

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Lunedì 14 marzo, il dott. Mario Fiorentino, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, ha pronunciato un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in cui avanza forti dubbi di illegittimità costituzionale sulle norme relative all’obbligo di vaccinazione covid per gli operatori sanitari. L’atto è stato notificato anche al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il provvedimento riporta :

“ Le parti ricorrenti sono tutte dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda ospedaliera pubblica di Catania, con profilo professionale di collaboratore sanitario- infermiere. A seguito della loro sospensione dal servizio, per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale con separati ricorsi (successivamente riuniti), hanno agito in via d’urgenza per il riconoscimento dell’assegno alimentare allegando di versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento (anche per l’impossibilità di esercitare la professione altrove, in quanto sospese dai rispettivi ordini professionali), essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento”.

Nelle motivazioni dell’ordinanza si legge che il divieto imposto al lavoratore non vaccinato di espletare l’attività lavorativa e la possibilità di fruire di un assegno alimentare rappresenta una misura eccessivamente sproporzionata e non in linea con il dettato costituzionale.

Tutto ha inizio quando alcune dipendenti di un’azienda ospedaliera, con la qualifica di collaboratore sanitario – infermiere, vengono sospese dal servizio a causa del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Con ricorsi in via d’urgenza e separatamente, le dipendenti chiedono il riconoscimento dell’assegno alimentare perché la sospensione dal servizio è stata accompagnata dalla sospensione della retribuzione. Le stesse hanno allegato di versare in stato di indigenza, di non poter far fronte, senza retribuzione, ai bisogni primari della famiglia, di avere in corso mutui e finanziamenti e di trovarsi nell’impossibilità di esercitare la professione in altra modalità stante la sospensione dai rispettivi ordini.
Le ricorrenti, inoltre, fanno presente che gli iniziali ordini di sospensione sono stati prorogati fino al 15 giugno 2022 e che l’azienda, a cui hanno fatto domanda, a mezzo pec, non ha riconosciuto loro neppure l’assegno alimentare e che negare un simile supporto in caso di sospensione dal lavoro è discriminatorio rispetto a chi viene sottoposto a procedimento disciplinare. In questi casi infatti al dipendente spetta quanto meno metà dello stipendio e gli assegni per i familiari a carico.

La discriminazione appare evidente, soprattutto se si considera che il legislatore ha specificato che il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non costituisce illecito disciplinare.

Secondo le operatrici sanitarie sospese, la previsione dell’obbligo vaccinale viola gli artt. 2, 3 e 32 comma 2 della Costituzione perché negare anche gli alimenti a chi viene sospeso dal lavoro per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale ne lede la dignità e lo pone in una condizione deteriore rispetto a chi tiene condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare

Il Tribunale di Catania riunisce i procedimenti e precisa che le questioni sollevate non possono essere trattate senza prima risolvere il dubbio di legittimità costituzionale relativo all’art. 4, comma 5, D.L 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, nella parte in cui, nel prevedere che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” esclude l’erogazione dell’assegno alimentare in caso di sospensione cautelare o disciplinare.

Premessa cui segue la ricostruzione normativa relativa alla questione in oggetto e in relazione alla quale il Tribunale di Catania rileva che “La dizione legislativa, nel fare riferimento alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso, comunque denominato, sembra esprimere un contenuto chiaro ed inequivoco, non suscettibile di diversa interpretazione.”

Poiché però la questione di costituzionalità può essere ammessa anche quando sollevata in sede cautelare, come nel caso di specie, il giudicante la rimette alla Corte Costituzionale in quanto:

  • – il rispetto della persona, sancito dall’art. 2 della Costituzione, fa concludere che non possano essere adottate misure intransigenti che possano giungere a ledere la dignità della stessa, precludendo qualsiasi forma di sostentamento;
  • – persino nei confronti di chi ha commesso delitti gravi la Corte Costituzionale ha affermato che chi sconta la propria pena in modalità alternativa al carcere non può essere privato di misure base come la pensione sociale, quella per gli invalidi civili, la disoccupazione e l’assegno sociale;
  • – il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale non integra un illecito penale o rilevante dal punto di vista disciplinare;
  • – il lavoratore sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale è precluso l’accesso a quegli istituti previsti invece nei diversi casi in cui perda il lavoro;
  • – il sospensione dall’albo o ordine di appartenenza preclude di poter svolgere la loro professione altrove per un periodo che, nel caso di specie, è particolarmente lungo, visto che permane fino al 15 giugno 2022.

Il Tribunale rileva che l’obbligo vaccinale, introdotto per tutelare la salute pubblica, è stato irrigidito eccessivamente, tanto che ad un certo punto ha dato origine a uno squilibrio tra i diversi valori costituzionali in campo, primo tra tutti la dignità della persona e a seguire il diritto al lavoro, come mezzo di realizzazione e strumento per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.

Evidenzia, inoltre, che la legge che ha imposto l’obbligo vaccinale, anche se con nobili intenzioni, ha finito per realizzare una “forzata induzione” ad adempiere, mettendo il lavoratore di fronte a una scelta: vaccinarsi o subire condizioni di indigenza.

La previsione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti di chi non adempie l’obbligo vaccinale, pone quindi, per il Tribunale di Catania, dubbi di costituzionalità in relazione alla violazione dell’art. 32, comma 2, dell’art. 3 e dell’art. 2 della Costituzione, che legittimano la remissione alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso.

FONTE



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