• Luglio 27, 2024

IMPORTANTE – Il tecnico di laboratorio non vaccinato non deve essere sospeso. Condannata al risarcimento l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Sentenza del 15 luglio 2022 – IL TESTO INTEGRALE

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Un’altra importantissima sentenza dei giorni scorsi arriva dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia.

Un tecnico di laboratorio non vaccinato ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’Azienda Ospedaliera del capoluogo umbro.

Il Tribunale, con precise motivazioni, ha chiarito che lo svolgimento della mansione di tecnico di laboratorio non genera particolari rischi e non deve essere ricompresa nell’obbligo previsto dal d.l. 44/2021.

L’Azienda Ospedaliera è stata condannata al risarcimento delle spese di lite pari a 2.000 euro, oltre alle spese del contributo unificato e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

Sentenza n. 121-2022 

Pubblicata il 15/07/2022 

RG n. 1131/2021 

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE di PERUGIA


Sezione Lavoro


Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1131 /2021
 Ruolo G. Lav. ,

 promossa da


xxxxxxx –  ricorrente 

-
 contro 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – convenuto


ha emesso e pubblicato, alle ore 11.38, all’esito della camera di consiglio, a seguito di udienza tenutasi in modalità da remoto, la seguente 

SENTENZA

xxxxx ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro l’Azienda Ospedaliera di Perugia chiedendo l’accoglimento delle seguenti domande:

  • accertare 
che xxxxx è stata destinataria della misura della sospensione dal lavoro e privata della retribuzione in spregio alla procedura dettata dall’art. 4 del DL 44/2021, convertito in Legge 76/2021, dall’art. 3 della Costituzione e degli altri principi costituzionali che riconoscono alla retribuzione il ruolo alimentare e di tutela 
della dignità personale e professionale. Tutto ciò senza che fosse verificata la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni differenti e senza neppure valutare correttamente la mansione effettivamente dalla medesima svolta 
(che non comporta alcun rischio per la salute pubblica che non possa validamente essere fronteggiato, come per le altre categorie di lavoratori attraverso i tamponi e le altre misure emergenziali vigenti sui luoghi di lavoro).
 

Ha esposto che è dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di tecnico di laboratorio, assunta in data 14 settembre 1990 con contratto a tempo indeterminato; che l’Azienda Ospedaliera di Perugia l’ha ha sospesa dal lavoro, sospendendo la corresponsione della retribuzione senza aver: 

1) atteso che la lavoratrice, con gravi problemi di salute, verificasse la compatibilità del vaccino con i medesimi; 

2)
verificato la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni differenti, anche inferiori, con conservazione della 
retribuzione; 

3)verificato che, tra l’altro, ella non svolge la propria attività a contatto con soggetti fragili, ovvero pazienti né con colleghi: ella, infatti, lavora praticamente da sola, in una stanza, in sostanziale isolamento; 

4)verificato che l’attività in esame viene svolta presso il laboratorio dove non è proprio neppur in astratto possibile un contatto con soggetti cosiddetti fragili.
 

Si è costituita l’Azienda Ospedaliera di Perugia la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso
 sostenendo che il provvedimento di sospensione in base all’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, commi 6 e 8, nella versione vigente all’epoca della sospensione, costituisce una misura che l’azienda era costretta ad adottare dopo avere ricevuto la segnalazione della mancata effettuazione della vaccinazione anti
 SARS -CoV -2, da parte della ricorrente e dopo averla invitata, senza esito, a provvedere in tale senso; 

in punto di fatto ha contestato che le mansioni di competenza di xxxx non implicassero contatti interpersonali e sostenuto l’impossibilità di reimpiegarla in attività lavorative che ne escludessero l’eventualità. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato.


L’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, nel testo vigente all’epoca della disposta sospensione di xxxxxx stabiliva quanto segue.

“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS -CoV -2, fino 
alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
 comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio -assistenziali,
 pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a
 vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV -2. 

La vaccinazione costituisce requisito 
essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti 
obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province
autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano
. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale 
territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di
 interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio -assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri 
dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. 

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per 
il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli 
elenchi”. 


A tale riguardo, parte ricorrente ha allegato di lavorare, quale tecnico di laboratorio, praticamente da sola, in una stanza, in sostanziale isolamento.
 Tale circostanza di fatto è stata solo genericamente contestata in quanto la parte resistente non ha descritto in modo diverso la prestazione di lavoro della ricorrente essendosi limitata a contestare che la prestazione della ricorrente si svolga in isolamento e sia avulsa da quelle occasioni inevitabili di contatto e
 interrelazione, in specie con il personale sanitario, che sono intrinseche al contesto ambientale lavorativo . 

D’altra parte, non risulta superfluo sottolineare che la circostanza di lavorare in sostanziale isolamento era stata già rappresentata, dalla ricorrente, all’Azienda  Ospedaliera resistente, prima del 
provvedimento di sospensione poi disposto dalla datrice di lavoro con PEC del 24 agosto del 2021 e che, a fronte dell’allegazione (poi reiterata in giudizio ) dello svolgimento della prestazione in assenza di contatti interpersonali, l’Azienda Ospedaliera, con PEC del medesimo giorno, aveva risposto, con
 ciò ad avviso di questo giudice errando, che xxxxxx, in quanto tecnico di laboratorio ed esercente
 la professione sanitaria, doveva considerarsi sottoposta all’obbligo vaccinale a nulla rilevando l’eventuale mancanza di contatto con il pubblico.


In definitiva, sia alla luce della mancanza di contestazione specifica nel presente giudizio, sia alla luce della non contestazione, nell’ambito delle interlocuzioni avute prima del giudizio, del fatto che la prestazione si svolgesse in mancanza di contatto con il pubblico, si deve ritenere processualmente provato, nel presente giudizio, che xxxxx, così come allegato in ricorso, lavorasse in una stanza da sola e svolgesse, in isolamento, la prestazione lavorativa avente ad oggetto essenzialmente il processamento delle beute. 

Orbene, si osserva che, tali essendo le modalità della prestazione di lavoro, essa presenta le caratteristiche, indicate dal Legislatore, come legittimanti la prosecuzione del rapporto anche in mancanza di assolvimento dell’obbligo vaccinale in quanto non implicante contatti interpersonali.


A tale riguardo, si deve ulteriormente sottolineare che, avendo il Legislatore ipotizzato l’esistenza, nell’ambito di strutture sanitarie, di lavori caratterizzati dallo svolgimento di mansioni non implicanti contatti interpersonali, non si vede come escludere la riconduzione, nell’ambito di tale fattispecie normativa astratta, una prestazione di laboratorio che si risolve nel processamento di beute e che si svolge, in isolamento, all’interno di una stanza . 

D’altronde, la resistente non ha dedotto altri specifici motivi per i quali la prestazione di tecnico di laboratorio della ricorrente dovrebbe comportare, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS -CoV -2.


Sotto il profilo dell’esegesi della norma, deve aggiungersi che, dal combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 4, si evince la volontà del Legislatore di non generalizzare l’effetto della sospensione dal lavoro e dal diritto al trattamento retributivo del personale sanitario, ancorandolo automaticamente al mero accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, avendo, al comma 6, limitato la sospensione del diritto di svolgere la prestazione lavorativa all’ipotesi, evidentemente non sempre e necessariamente ricorrente, che si trattasse di prestazione implicante contatti interpersonali ed avendo, per di più, al comma 8 stabilito che l’azienda sanitaria, onde procedere con la sospensione, dovesse preliminarmente adibire il sanitario a mansioni non implicanti rapporti interpersonali e/o rischi di contagio, con ciò nuovamente presupponendo trattarsi di un’eventualità concreta e possibile . 

Né sembra possibile valorizzare, in senso contrario rispetto a tale esegesi normativa (che, quale conseguenza, pone in capo al datore di lavoro l’onere, ex art. 2697 c.c., di allegare e provare tutti i presupposti costitutivi di legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dell’omessa corresponsione della retribuzione), il fatto che il Legislatore abbia modificato la norma di cui all’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 generalizzando il divieto di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale sanitario in mancanza di sottoposizione all’intero ciclo del vaccino antiSARS-CoV-2. 

Proprio la diversa formulazione della norma, appare, in antitetica direzione interpretativa, indice della volontà legislativa di modificarne la portata precettiva ed offre ulteriori argomenti per ritenere che, in precedenza, l’effetto sospensivo non potesse essere ancorato semplicemente alla constatazione dell’omessa vaccinazione occorrendo, invece, ulteriormente indagare in ordine alla ricorrenza degli ulteriori presupposti di fatto espressamente individuati dal Legislatore quali condizioni di legittimità dell’atto. 

Per le motivazioni esposte, deve escludersi la legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data 12 ottobre del 2021.


Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra 1.100,00 e 5. 200,00. 

P.Q.M.


il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxxxxx così provvede: 

dichiara illegittimo e privo di effetti, anche in ordine alla conseguente sospensione del trattamento retributivo, il provvedimento dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del 12.10.2021 prot. 0070975; 

condanna Azienda Ospedaliera di Perugia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidandole nella misura di 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.


Perugia 15 luglio 2022 

Il giudice 

Giampaolo Cervelli 

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