• Aprile 27, 2024

IMPORTANTE – La seconda ordinanza del Tribunale di Brescia del 7 maggio. “L’obbligo vaccinale è irragionevole e sproporzionato” – IL TESTO INTEGRALE

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


Insieme all’ordinanza cautelare, pubblicata nel nostro articolo di ieri 9 maggio, è stata resa nota anche l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

Un provvedimento di nove pagine a firma del Giudice Dottoressa Mariarosa Pipponzi che evidenzia tutti gli aspetti dell’obbligo vaccinale lesivi dei diritti costituzionali e dei principi del diritto sovranazionale.

Inoltre, si specifica che la mancata corresponsione dell’assegno alimentare integra una violazione del diritto a vivere in maniera dignitosa.

Le violazioni costituzionali riguardano il primo luogo l’articolo 3 relativo al principio di uguaglianza e l’adozione di provvedimenti irragionevoli e sproporzionati.

Si legge, infatti, nell’ordinanza di rimessione: “al personale delle strutture di cui all’art.8 ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 è stato esteso l’obbligo vaccinale in origine previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e per il personale sanitario testualmente finalizzato “alla tutela della salute pubblica” e per mantenere “ adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” ed, a prescindere da ogni considerazione in merito alla sua idoneità a raggiungere lo scopo ( circostanza che la parte ricorrente contesta), non si può che rilevare che il pericolo di diffusione del virus, sia uguale in capo a qualsiasi lavoratore non vaccinato indipendentemente dal fatto che la omessa vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un accertato pericolo per la sua salute.

A parità di condizione (uguaglianza del pericolo di contagio per gli altri dipendenti, per gli ospiti ed i pazienti), non si comprende allora per quale motivo l’obbligo di repêchage debba sussistere solo a favore dei secondi (soggetti esentati o per i quali la vaccinazione è stata differita) e non anche a favore dei primi. Né potrebbe sostenersi che, nel settore sanitario, la differenza di trattamento sia giustificata da esigenze aziendali essendo stato previsto il repêchage per gli esentati o differiti senza limitazioni ed essendo stato altrettanto totalmente escluso per gli altri soggetti non vaccinati . Pertanto si dubita che il comma 7 del citato articolo, nell’attuale formulazione, sia contrario all’articolo 3 e 4 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l’obbligo di repêchage sussista anche per coloro che scelgono di non vaccinarsi. Ciò in primo luogo per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e per irragionevolezza in quanto il diverso trattamento previsto per coloro che hanno deciso di non vaccinarsi e coloro che non possono vaccinarsi ( in quanto esenti o differiti) non appare sostenuto da alcuna giustificazione. Inoltre, nel precludere al personale non vaccinato per libera scelta la possibilità di lavorare- anziché applicare altre soluzioni quali, solo per fare degli esempi, il controllo tramite test di rilevazione del virus e l’assegnazione a mansioni diverse, ove possibili – lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro ( ex articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignità umana stante la compressione assoluta del diritto al lavoro destinata a permanere sino al 31 dicembre 2022, anche oltre il termine dello stato di emergenza e solo per i lavoratori del comparto sanitario. Né la temporaneità della misura interdittiva adottata dal legislatore è idonea di per sé a giustificare il sacrificio totale degli interessi antagonisti atteso che la stessa è in grado di produrre effetti gravemente pregiudizievoli per siffatta categoria di lavoratori, privati di ogni possibilità di svolgere attività lavorativa, vieppiù alla luce della disposta proroga”.

Ulteriore violazione del principio di ragionevolezza viene evidenziata nel divieto, per chi viene sospeso, di svolgere altra attività lavorativa: “A ciò si aggiunga che l’originaria formulazione delle norma prevedeva, per il personale sanitario, la possibilità di attribuire al dipendente non vaccinato, seppure solo ove possibile, mansioni diverse.page6image3767568Quanto alla compatibilità dell’intervenuta modifica che ha escluso tale possibilità, con il principio della ragionevolezza, corollario del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 comma secondo della Costituzione, si dubita altresì della razionalità dell’estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa – incluse quelle che non comportano alcun rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2 in relazione ai fini primari della tutela della salute pubblica del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.

Infine, la mancata corresponsione dell’assegno alimentare rende la norma sull’obbligo vaccinale lesiva del diritto a vivere un’esistenza libera e dignitosa: “l’art. 2 della Costituzione nel prevedere una particolare tutela dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ( tra cui rientrano i luoghi di lavoro) non sembra permettere l’adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. ( cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2021 n.137). Come noto il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principio fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelata non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità potendo così concorre al progresso materiale e spirituale della società, ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo famigliare attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un esistenza libera e dignitosa“.

Di seguito il link dell’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Brescia del 7 maggio 2022

page6image3798560

Iscriviti alla nostra newsletter

Sostienici

Tutti noi di Eventi Avversi News vogliamo che siate sempre aggiornati. La nostra missione non è solo quella di tenere i riflettori accesi, noi vogliamo fornirvi i migliori contenuti. Se apprezzate il nostro lavoro e volete sostenerci, potete farlo con una libera donazione.


eVenti Avversi

Read Previous

Un’altra tragica morte improvvisa in salento. Trovato senza vita in casa un ragazzo di 28 anni

Read Next

La Commissione europea vuole esaminare tutti i messaggi delle chat

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Rilevato

Abbiamo rilevato che utilizzi adblock. Per proseguire la navigazione, per favore, disabilitalo sul nostro sito. Ci aiuta a mantenere i costi del servizio.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock