• Marzo 28, 2024

Toscana. Provvedimenti di TAR e Tribunale favorevoli ai non vaccinati negli ultimi giorni

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Dopo il TAR Veneto, con i decreti presenti nel nostro articolo di domenica 6 marzo, e gli ormai numerosi provvedimenti del Tar Lazio e in Lombardia, riportati nel nostro articolo del 27 febbraio, anche in Toscana negli ultimi giorni ci sono state importanti pronunce giudiziarie sia del TAR che del Tribunale ordinario.

Tre decreti cautelari del Presidente della Prima Sezione del TAR Toscana, Dott. Roberto Pupilella, hanno accolto le istanze dei non vaccinati.

Il decreto n.174 di lunedì 7 marzo dà ragione ad un dipendente della Polizia di Stato non vaccinato, sospeso malgrado l’assenza per congedo.

Scrive il Giudice “Considerato che sussiste il danno grave derivante dal provvedimento di sospensione impugnato in principalità, tenuto conto che risulta dalla documentazione versata in giudizio che il ricorrente, all’atto della emanazione della disposizione che impone l’obbligo vaccinale alle forze di

polizia (D.L. n.172\2021), si trovava già in congedo straordinario per assistere xxx dal 12 ottobre 2021, congedo poi prorogato più volte sino all’attuale termine del 22\2\2022.
Tale situazione, come specificato dall’art. 3 comma 2 della circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, rappresenta una deroga all’obbligo vaccinale con la specificazione che, eventuali provvedimenti già adottati dovranno essere revocati”.

I decreti n.172 e n.173 di venerdì 4 marzo, rispettivamente nei confronti del Ministero della Difesa con atto del “Reggimento Paracadutisti” e del Ministero dell’Interno con atto di sospensione del Questore, danno ragione ad un militare e ad un appartenente alla Polizia di Stato non vaccinati, che non hanno potuto riprendere servizio malgrado la presentazione di un successivo certificato di guarigione.

Un ulteriore provvedimento importante è stato emanato dal Tribunale di Pistoia, anche quest’ultimo venerdì 4 marzo.

Nel contenzioso intrapreso da un genitore che chiedeva, nonostante il parere contrario dell’altro, la somministrazione del vaccino covid per i figli, il Giudice valuta in modo chiaro il rapporto rischi benefici del vaccino ai minori evidenziando tutte le criticità della vaccinazione e le carenze del foglio illustrativo che dichiara “non nota” la “frequenza” degli eventi avversi più gravi.

Scrive il Giudice, Dottoressa Lucia Leoncini:

“Nello svolgere l’analisi comparativa ora detta, occorre muovere dai dati messi a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità (https://covid19.infn.it/iss/) e dall’ISTAT, dati pertanto di comune dominio e conoscibilità nonché allegati dalla parte resistente, senza incontrare specifiche contestazioni di controparte: trattasi peraltro, come detto, di datti a tutti disponibili e conoscibili, dal cui riscontro emerge un quadro corrispondente a quanto dedotto dal resistente, ossia in particolare che:

– nella fascia d’età 0-18 anni, quella qui di interesse, si sono registrati (al 1 marzo 2022) 49 decessi a fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale di letalità dello 0,001841%, e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età (dato ISTAT disponibile riferito al 1.1.2021), per una percentuale di mortalità dello 0,000494%; – nella fascia d’età 0-18 anni, inoltre, si sono registrati (al 1 marzo 2022) 320 ricoveri in terapia intensiva a fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale dello 0,012025% e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età, per una percentualedello 0,003227%.

Il beneficio del vaccino, nella fascia d’età considerata, è quindi la possibile riduzione di eventi che si sono verificati di media in meno di due casi su 100.000 contagiati, e in meno di 5 casi su 1.000.000 di bambini, per quanto attiene al decesso; e in poco più di un caso su 10.000 contagiati, e in circa 3 casi su 100.000 bambini, per quanto attiene al ricovero in terapia intensiva.

Le considerazioni non si prestano ragionevolmente a mutare conferendo rilevanza alla possibile incidenza delle vaccinazioni effettuate sui minori, posto che nella fascia d’età 0- 5 esse non sono consentite e nella fascia successiva si attestano su tassi molto ridotti rispetto alla popolazione nazionale.

Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro l’infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei vaccini, desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano la prevenzione della “malattia causata dal virus SARS-CoV-2” e non il contagio o la trasmissione del virus stesso.

Per quanto attiene invece ai possibili rischi, deve innanzitutto osservarsi come ancora il foglio illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiari “non nota” la “frequenza” degli eventi avversi più gravi, come reazioni allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario. Per entrambi i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano “un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)” e che queste condizioni “sono state osservate più spesso”, tra l’altro, “nei maschi più giovani”, quali sono, in particolare, due dei tre minori di cui si discute nel presente giudizio.

Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus (rectius, per i quali la possibilità di sviluppare malattia grave a seguito di contagio da infezione Sars-Cov-2 è percentualmente minima), per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata anche sotto questo aspetto, specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono (le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che non soltanto “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”, ma anche che non è “nota la durata del periodo di copertura”).

Circostanze, queste, che rendono all’evidenza diverse e non comparabili le situazioni, addotte nella discussione orale da parte ricorrente, relative alle vaccinazioni obbligatorie già sostenute dai minori di cui si discute.
Non può, del resto, revocarsi in dubbio il fatto che le scelte in ambito medico giuridico devono essere presiedute dal principio di precauzione, soprattutto ove attingano soggetti (minori) destinatari – e necessitanti – di una specifica tutela ordinamentale in quanto costitutivamente soggetti cd. deboli e privi di completa capacità di agire.

Da ciò consegue che la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione).

In definitiva, salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato rispetto alla media generale il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid19, condizioni che nel caso di specie non sono state in alcun modo allegate, il Tribunale non può quindi ragionevolmente ritenere corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2″.

Viene, così, respinta la richiesta di procedere alla vaccinazione dei minori sulla base del principio di precauzione.

Si legge, infatti, nella parte conclusiva del provvedimento: “l’effettuazione del bilanciamento (giudizio di tollerabilità) tra possibili effetti collaterali e possibili benefici, richiesto dalla stessa giurisprudenza citata, non può che avvenire tra termini omogenei rappresentati entrambi dal parametro del ricevente il trattamento, e non tra termini disomogenei ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente e i benefici per la collettività. E nel caso della vaccinazione anti-Covid19 per i minori appare ragionevolmente dimostrato che tale comparazione faccia propendere nel senso sopra dettagliato, ciò da cui consegue che in mancanza di una volontà univoca da parte del soggetto e, in caso di incapaci, dei loro rappresentanti il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sull’interesse pubblico in virtù delle considerazioni sopra esposte”.

Di seguito i link dei testi integrali dei provvedimenti.

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