• Marzo 19, 2024

Verso l’abolizione delle sospensioni per i non vaccinati. Anche il Presidente del Tar Veneto rileva l’illegittimità e ripristina lo stipendio a tre poliziotti non vaccinati sospesi. IL TESTO DEI TRE DECRETI DEL 4 MARZO

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Dopo i numerosi provvedimenti favorevoli del Tar Lazio, riassunti nel nostro articolo del 25 febbraio, anche gli altri Tar stanno prendendo una posizione che individua le evidenti criticità delle norme che sospendono dal lavoro i non vaccinati, senza alcun carattere sanitario, ma esclusivamente per punire e affamare chi non si adegua ai desiderata del governo.

Venerdì 4 marzo, la Presidente del Tar Veneto, dott.ssa Maddalena Filippi, tra i più importanti Giudici Amministrativi e con una lunga carriera di Presidente del Tar Marche, Presidente di Sezione del Tar Lazio e Consigliere di Stato dal 2014, ha ripristinato lo stipendio a tre poliziotti non vaccinati.

I poliziotti, tutti cinquantenni che fanno riferimento alla questura di Padova, erano stati sospesi dal servizio tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio. Ora, con i tre decreti emanati dal Presidente del Tar, potranno avere lo stipendio e gli arretrati dal momento della sospensione.

E’ evidente che l’impalcatura dei decreti governativi che impediscono ai non vaccinati di poter lavorare stia crollando. Si è trattato di una scelta scellerata e fortemente discriminatoria del tutto incompatibile con i principi costituzionali.

Esprime soddisfazione il legale del sindacato di Polizia Cosap, avv. Teofilo Migliaccio, che assiste i tre poliziotti:

«Sia chiaro che non ci troviamo di fronte a degli invasati no vax – assicura – ma a dei poliziotti che hanno dei dubbi sulle possibili conseguenze che potrebbero derivare dall’assunzione del vaccino. Lo Stato dovrebbe rassicurarli, e invece li ricatta non facendoli lavorare. Se pensiamo che un appartenente alle forze dell’ordine che viene sospeso perché accusato di aver commesso un reato ha comunque diritto a percepire la metà dello stipendio, è evidente che questi agenti vengono trattati peggio dei criminali solo per aver manifestato dei legittimi timori in merito al siero anti-Covid».

I tre padovani sono solo i primi di una lunga lista di poliziotti veneti sospesi dal servizio che già si sono rivolti al sindacato per intentare causa contro il ministero dell’Interno.

Il Presidente del Tar ha fissato per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

«Le restrizioni sono insensate – conclude il legale – perché non servono a impedire la diffusione del contagio tra colleghi, visto che è ormai dimostrato che il covid viene trasmesso anche dai vaccinati. Vedremo se il Tar del Veneto ci darà definitivamente ragione».

Di seguito il testo dei tre decreti cautelari del 4 marzo

N. 00367/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00333/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2022, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro-tempore, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione, anche con misura monocratica

1) del provvedimento di sospensione in data -OMISSIS-– Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero dal -OMISSIS-fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-, si sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

2) della circolare del -OMISSIS-, recante “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della -OMISSIS-– Disposizioni applicative.”;

3) dell’invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

4) del decreto-legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

5) del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

6) del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

7) della legge 28 maggio 2021, n. 76;

8) della legge 23 luglio 2021, 106;

9) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere in autotutela e/o la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

Rilevato che a sostegno della domanda il ricorrente rappresenta la gravità del pregiudizio derivante dalla preclusione assoluta alla percezione dello stipendio;

Ritenuto che, sotto questo profilo, il danno prospettato integri una situazione di estrema gravità ed urgenza, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto pertanto – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris – di accogliere la domanda limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone la sospensione dalla retribuzione;

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento in data 23 dicembre 2021, limitatamente alla disposta sospensione dalla retribuzione. 

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso il giorno 4 marzo 2022.



N. 00368/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00334/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS-pro tempore, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, anche con misura cautelare monocratica

1) del provvedimento di sospensione in data -OMISSIS-– Ministero dell’Interno – -OMISSIS- di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-, si sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

2) del primo invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

3) del secondo invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

4) del decreto-legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

5) del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

6) del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

7) della legge 28 maggio 2021, n. 76;

8) della legge 23 luglio 2021, 106;

9) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere in autotutela e/o la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

Rilevato che a sostegno della domanda il ricorrente rappresenta la gravità del pregiudizio derivante dalla preclusione assoluta alla percezione dello stipendio;

Ritenuto che, sotto questo profilo, il danno prospettato integri una situazione di estrema gravità ed urgenza, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto pertanto – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris – di accogliere la domanda limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone la sospensione dalla retribuzione;

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento in data -OMISSIS-, limitatamente alla disposta sospensione dalla retribuzione. 

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso il giorno 4 marzo 2022.


N. 00369/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00335/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2022, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno – -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione, anche con misura monocratica

1) del provvedimento di sospensione in data -OMISSIS- – Ministero dell’Interno – -OMISSIS-di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero dal -OMISSIS-fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-, si sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

2) dell’invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

3) del decreto-legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

4) del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

5) del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

6) della legge 28 maggio 2021, n. 76;

7) della legge 23 luglio 2021, 106;

8) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere in autotutela e/o la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

Rilevato che a sostegno della domanda il ricorrente rappresenta la gravità del pregiudizio derivante dalla preclusione assoluta alla percezione dello stipendio;

Ritenuto che, sotto questo profilo, il danno prospettato integri una situazione di estrema gravità ed urgenza, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto pertanto – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris – di accogliere la domanda limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone la sospensione dalla retribuzione;

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento in data -OMISSIS-, limitatamente alla disposta sospensione dalla retribuzione. 

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso il giorno 4 marzo 2022.

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