• Marzo 28, 2024

Cinque importanti ordinanze di venerdì 25 febbraio a favore dei non vaccinati sospesi dal lavoro. IL TESTO INTEGRALE DEI PROVVEDIMENTI

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Ben cinque ordinanze cautelari emanate dal Collegio del Tar Lazio Quinta Sezione venerdì 25 febbraio assestano un duro colpo all’improvvisata ed ingiustificata decretazione d’urgenza del Governo che ha sospeso operatori scolastici, sanitari, forze di polizia, militari e over 50 dal lavoro.

Le prime tre ordinanze (numero 1234, numero 1236 e numero 1240) si riferiscono ai procedimenti già oggetto dei decreti di sospensione emanati ad inizio mese dal Presidente della Sezione dott. Leonardo Spagnoletti e riportati nel nostro articolo del 4 febbraio.

Le tre ordinanze hanno tre Giudici Estensori diversi: Il Dottor Sebastiano Zafarana per il provvedimento numero 1234, la Dottoressa Virginia Arata per il numero 1236 e la Dottoressa Ida Tascone per il numero 1240.

Secondo le tre ordinanze, ai poliziotti penitenziari, in attesa della decisione di merito, spetta l’“assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività”. Non è, quindi, possibile la sospensione dello stipendio, come prevede la legge sull’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine (come per gli operatori sanitari e scolastici, per i militari e ora anche per tutti gli altri lavoratori over 50).

I Giudici ritengono sia stato violato il “doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo e l’assicurazione di un sostegno economico vitale, idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita – nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster –, tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo”.

La sospensione disciplinare, che segue a fatti gravi a volte anche di carattere penale, prevede l’assegno alimentare pari a metà dello stipendio; per i non vaccinati non è previsto neanche questo. Non è escluso che i giudici, il 6 maggio, in occasione della valutazione di merito, sollevino questioni di costituzionalità e mandino gli atti alla Consulta. Appare, infatti, una palese violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza previsti dall’articolo 3 della Costituzione e del diritto del lavoratore, che per legge ha diritto a conservare il posto anche se non si vaccina, a una retribuzione “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.

Una quarta ordinanza emanata venerdì 25 febbraio riguarda l’ennesima sospensione illegittima avvenuta in costanza di un periodo di aspettativa. Anche in questo caso, provvedimento n. 1237 Estensore Consigliere Dottor Sebastiano Zafarano, viene imposto il ripristino dell’intero stipendio ed evidenziata l’illegittimità del provvedimento di sospensione da parte del Ministero della Giustizia.

Infine, la quinta ordinanza, numero 1244 Giudice Estensore Referendario Dottoressa Rosaria Palma, accoglie un altro ricorso contro il Ministero della Giustizia che aveva sospeso un dipendente malgrado la presentazione di un certificato di differimento.

Solo davanti ai giudici amministrativi romani pendono almeno un centinaio di ricorsi. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana deve invece decidere sul caso di un studente di Scienze infermieristiche che, non essendo vaccinato, è stato escluso dal tirocinio in ospedale. Lo farà dopo aver letto le articolate spiegazioni tecniche richieste al ministero della Salute sui fondamenti dell’obbligo vaccinale. Nell’ordinanza n.38, riportata nel nostro articolo del 17 gennaio, il Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Siciliana ha chiesto un approfondimento prospettando una possibile irragionevolezza e sproporzionalità delle misure di obbligo adottate dal Governo.

I lavoratori sospesi, perché non vaccinati, sono circa diecimila nei comparti sicurezza e difesa, almeno altrettanti fra scuola e università e 7 mila nella sanità. Tutti interessati, almeno potenzialmente, alle cause in corso.

A riguardo degli operatori scolastici, il sindacato ANIEF (Associazione nazionale insegnanti e formatori) plaude ai provvedimenti del Tar di venerdì.

L’ANIEF è intervenuto ad adiuvandum nel primo procedimento con l’ordinanza numero 1234. Nella Camera di Consiglio del Tar Lazio, nel ricorso promosso dall’avvocato Parenti e discusso dall’avvocato Lauricella per una guardia penitenziaria dipendente del Ministero della Giustizia, sono intervenuti per l’ANIEF gli avv. Ganci, Miceli e Zampieri ed è stato confermato il precedente decreto monocratico e disposto il pagamento della metà della retribuzione al dipendente sospeso senza il cosiddetto booster.

Ora, dopo aver promosso un ricorso a cui hanno aderito circa 2.000 lavoratori della scuola, l’ANIEF sta preparando un ricorso straordinario al Capo dello Stato che, in caso di rigetto, può consentire di riportare la questione al Tar.

“Stiamo promuovendo i ricorsi al giudice del lavoro, stiamo depositando le prime 30 di 300 adesioni nei vari tribunali del Paese”, afferma inoltre Massimo Pacifico, presidente ANIEF.

Il 16 marzo, peraltro, un’altra sezione del Tar Lazio, la Prima Bis, deciderà se confermare o meno il decreto monocratico d’urgenza del presidente Riccardo Savoia che ha sospeso l’allontanamento senza stipendio di 26 militari di varie forze armate (su circa 10 mila sospesi), assistiti dall’avvocato Giulia Monte in convenzione con il sindacato Itamil. Il decreto numero 919, riportato nel nostro articolo del 14 febbraio, ha anche sospeso le circolari del Ministero della Difesa attuative dell’obbligo.

Infine, il Tar Lombardia ha già prospettato possibili incostituzionalità in relazione alla sospensione degli operatori sanitari e ha rimesso alla Corte Costituzionale gli atti del ricorso di una psicologa a cui è stato impedito di esercitare da remoto, senza contatto con il pubblico. L’ordinanza n.192, riportata nel nostro articolo del 15 febbraio, segnala l’evidente natura punitiva e per nulla sanitaria dei provvedimenti del governo.

Di seguito le cinque ordinanze del Tar Lazio di venerdì 25 febbraio 2022


N. 01234/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00723/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Anief,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. nr 01/2022 del 07.01.2022, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emesso nei confronti dell’Assistente Capo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, matricola ministeriale 116362, ai sensi del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; 

– dell’invito a produrre la documentazione con nota prot. nr. 0027463.U del 15.12.2021;

– del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge del 28.05.2021, n. 76;

– della legge del 23.07.2021, n. 106;

– del d.l. del 07.01.2022 n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati.

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

a) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

N. 01236/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00904/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale “ E.Scalas “, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale “ E.Scalas “, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito del 17 dicembre .2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio 2021, n. 106;

– del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale, idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita – nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster -, tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo;

ritenuto, in tal senso, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 02/02/2022 n. 726, nei sensi indicati;

ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare;

fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2022 ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare 

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata previsione di un assegno alimentare;

b) fissa l’udienza pubblica del 6 maggio 2022 per la trattazione del merito del ricorso;

c) compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

N. 01237/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00586/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Segat, Roberto Lastruccci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

del decreto del Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in data 12 gennaio 2022, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall’attività lavorativa e dalla retribuzione sino alla comunicazione dell’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris non essendo contestato l’obbligo di vaccinazione in se, quanto la possibilità per la ricorrente – che si trova in aspettativa per malattia – di differire la vaccinazione al momento del rientro in servizio;

RITENUTO, altresì, che sussiste il requisito del periculum in mora, atteso che la preclusione assoluta alla percezione dello stipendio integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile venendo meno l’assicurazione di un sostegno economico vitale idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita;

RITENUTO, quindi, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, mentre le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la seconda udienza pubblica del 6 maggio 2022;

c) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

N. 01240/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00846/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

a) per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. nr. 00106/2022 del 4 gennaio 2022, notificato il 5 gennaio 2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito, notificato il 15 dicembre 2021 n. 0027540 di prot., a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio2021, n. 106;

– del d.l. 7 giugno 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

b) nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l’art. 55 cod. proc. amm..

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale –  e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 02/02/2022 n. 724, nei sensi indicati.

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) 

a) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore

N. 01244/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01074/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Tomassini, Giulia Donatucci, con domicilio digitale come da p.e.c.da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro Pro Tempore, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento pro tempore, Ministero della Giustizia – D.A.P.– Direzione Generale del personale e delle Risorse, non costituiti in giudizio; 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per l’annullamento

-del decreto n. 4/2022 del 14 gennaio 2022, notificato a mani in pari data, emesso dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale il ricorrente è stato sospeso con decorrenza immediata dall’attività lavorativa e dalla retribuzione “per non aver presentato, in costanza di malattia (giusto certificato medico datato 07.01.2022), idonea certificazione medica attestante un eventuale differimento od esenzione della richiesta vaccinazione”;

– della circolare di cui alla nota m.dg. GDAP.09.12.2021 0456756.U emanata in data 9.12.2021, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la quale vengono fornite le linee guida per l’applicazione del d.l. n. 172/2021; di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;

e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dell’dei danni patiti dallo stesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare nei limiti del differimento dell’obbligo vaccinale, in considerazione del contenuto delle certificazioni del medico di medicina generale in atti (la prima peraltro rilasciata in data anteriore al provvedimento impugnato), alle cui valutazioni il centro vaccinale si è sostanzialmente rimesso e la cui idoneità a giustificare il differimento della somministrazione del vaccino non è contestata dall’Amministrazione (che si limita ad evidenziarne la tardività);

Valutata nondimeno la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) Accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6.5.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

Virginia Arata, Referendario

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