• Aprile 24, 2024

Un altro provvedimento giudiziario contro l’obbligo vaccinale. Il Tribunale di Brescia chiede l’intervento della Corte Costituzionale – IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

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Un nuovo provvedimento, questa volta emanato dal Giudice del Tribunale di Brescia dott.ssa Mariarosa Pipponzi martedì 22 marzo 2022, solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’obbligo vaccinale per gli operatori scolastici.

In particolare, si evidenziano i caratteri palesemente discriminatori e sproporzionati dell’obbligo vaccinale che impedisce anche di percepire l’assegno alimentare previsto per i dipendenti pubblici in caso di sospensione.

Si legge, infatti, nell’ordinanza di Brescia:

“i ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero dell’ Istruzione e svolgono l’ attività di docenti e come tali sono soggetti all’obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021;
i ricorrenti non hanno ritenuto di adempiere all’obbligo vaccinale e non hanno allegato di versare in una delle ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa e differita;

i ricorrenti sono stati tutti sospesi con provvedimenti emessi dai rispettivi dirigenti scolastici fra il mese di dicembre 2021 ed il mese di gennaio 2022 e la loro sospensione dal servizio è prevista per i successivi 6 mesi e, per coloro che hanno compiuto i 50 anni di età o che li compiranno in corso di sospensione, sino al 15 giugno 2022;

i ricorrenti agiscono per ottenere il riconoscimento dell’assegno alimentare previsto in via generale per i pubblici dipendenti dall’art. 82 del DPR n. 3/1957 ed in particolare dall’art. 500 Decreto legislativo n. 297/94 ( Testo unico del personale scolastico) che recita “ Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”;

l’art. 4 ter co. 3 del D.L. n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 sul punto appare inequivoco nello stabilire che per il periodo di sospensione disposta per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale “ non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento comunque denominato” ;

la locuzione “né altro compenso od emolumento comunque denominato” appare insuscettibile di un interpretazione che consenta di riconoscere ai ricorrenti l’assegno alimentare che è, appunto, un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa;
l’art. 4 ter co.3 citato è una disposizione di carattere speciale e di conseguenza non pare percorribile la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata sulla base di parametri invocati dalle parti e cioè gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

non pare neppure possibile riconoscere il diritto all’assegno alimentare applicando in via analogica l’art. 82 D.P.R. n.3/1957 come richiesto da parte ricorrente, né l’art. 500 del D.lgs. n. 297/94 essendo tali disposizioni specificamente riferite alle sospensioni cautelari derivanti da violazioni aventi rilevanza disciplinare;

solamente ove l’art. 4 ter co. 3 del D.L. n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui recita “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” venisse ritenuta non conforme a Costituzione la domanda di assegno alimentare potrebbe trovare accoglimento già in sede cautelare e da ciò consegue la rilevanza della questione sollevata”.

Al seguente link il testo integrale dell’ordinanza

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