• Marzo 29, 2024

IMPORTANTE – Altre due ordinanze sull’incostituzionalità dell’obbligo pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre. Tutti i provvedimenti all’esame della Consulta in attesa del verdetto del 30

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Mercoledì 30 novembre è atteso il verdetto della Corte Costituzionale. La Consulta si esprimerà sulla legittimità delle norme relative all’obbligo vaccinale e sulla violazione di ben dodici articoli della Costituzione evidenziata da 15 ordinanze. Le ultime due sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 23 novembre e riguardano un procedimento dinanzi al Tribunale di Genova nei confronti dell’Ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici della Liguria e un altro procedimento dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti dell’Azienda Ospedale Università Padova.

Diventano, così, 15 i provvedimenti sull’obbligo vaccinale all’esame della Corte Costituzionale.

Sarà inoltre l’occasione per valutare se è stato corretta la privazione per migliaia di dipendenti anche dello stipendio o dell’assegno alimentare.

“Noi, come Anief – dice il suo presidente nazionale Marcello Pacifico – ci siamo costituiti in giudizio per difendere i diritti di 4 mila dipendenti pubblici, tra docenti, educatori e ATA sospesi tra dicembre 2021 e marzo 2022. Siamo convinti delle nostre ragioni, ancora di più dopo che in altri Paesi tale obbligo è stato già dichiarato incostituzionale e sospeso prima ancora della sua attuazione. Inoltre, la decisione presa in Italia sarà discussa anche presso la Corte di giustizia europea. Il paradosso è avere introdotto questa rigidità in un luogo, come la scuola, nel periodo emergenziale durante il quale le nostre aule scolastiche sono rimaste senza sistema di ventilazione meccanica e mantenendo le classi pollaio, con numeri altissimi di alunni concentrati in una sola classe”.

“In quell’arco temporale – continua Pacifico – si è però provveduto a tenere fuori da quelle classi migliaia di insegnanti, anche quando ad aprile sono stati fatti tornare a scuola, però demansionandoli. Quindi, all’inizio di questo anno scolastico si è tornati a fare lezione senza più un protocollo di sicurezza nazionale e nemmeno un organico aggiuntivo, pur in presenza di oltre 10mila casi di Covid al giorno. Inoltre, la didattica a distanza integrata continua ad essere utilizzata al di là di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale. Ma l’aspetto più assurdo di questa storia è che nei confronti di docenti e Ata, alla pari degli altri dipendenti pubblici, non sia stata riconosciuta alcuna specifica indennità per il sostentamento e la dignità della persona. Ecco perché – conclude il sindacalista – il parere della Corte Costituzionale diventa importante”

Di seguito le ultime due ordinanze di rimessione pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre. Le altre tredici sono presenti nel nostro articolo del 19 ottobre “Aumentano i provvedimenti contro la legittimità dell’obbligo in Corte Costituzionale per l’udienza del 30 novembre. Sono 13! Tutte le ordinanze e i testi integrali”

14. Ordinanza n.135 del Tribunale di Genova

Oggetto: Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel caso di specie: chimico, iscritto all’Albo dell’Ordine dei chimici e dei fisici) – Previsione che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale – Omessa preventiva valutazione rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione – Irragionevole estensione a tutte le professioni sanitarie, dell’obbligo vaccinale e della conseguente sospensione dall’Albo, con effetto preclusivo di qualunque tipo di attività professionale – Denunciata eccessiva afflittività della automatica sospensione, conseguenza dell’omessa vaccinazione, per gli esercenti professioni sanitarie non operanti in luoghi di cura – Violazione del diritto allo svolgimento della propria attività professionale – Lesione di un diritto della personalità – Contrasto con il diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario – Disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti (ultra cinquantenni non iscritti ad albo professionale) per i quali la sanzione dell’inadempimento consiste nella comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Norme impugnate:

– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, e modificato dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.

Parametri costituzionali violati: Art.2 Cost., Art.3 Cost., Art.4 Cost., Art.32 Cost

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

15. Ordinanza n.136 del Tribunale di Padova

OGGETTO: Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 – Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Previsione, con circolare del Ministero della salute, delle indicazioni e dei termini relativi alla vaccinazione anche con riguardo al caso di intervenuta guarigione dal virus.

Norme impugnate:

– Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, commi 1 e 5, come sostituiti dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, e modificati dall’art. 8, comma 1, letter[e] a) [e b),] del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.

Parametri costituzionali violati: Art.23 Cost., Art.32 Cost.

Di seguito il link con il testo integrale dell’ordinanza

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